Cassazione Penale, Sentenza n. 23241/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Morello impugnava la sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (che aveva confermato la condanna della Corte d'appello di Trento) contestando: 1) la violazione dell'art. 416-bis c.p. in combinato con artt.125 e 546 lett. e) c.p.p., per un presunto errore di fatto e di interpretazione consistente nel ritenere che egli fosse destinatario di due distinte contestazioni associative (tra cui una articolazione romana) quando a suo dire la sua condotta si identificava unicamente nella gestione di una presunta "locale" romana; 2) l'erronea qualificazione della sua condotta come promotore/organizzatore, in mancanza di collegamenti con le attività imprenditoriali (es. porfido) che la sentenza richiamava in via generale; 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., per omissione di valutazione di elementi prodotti dalla difesa (verbali di interrogatorio, precedente sentenza n.4801/2021, articolo di stampa).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate attengono a valutazioni di merito e non a errori di fatto rimediabili con il ricorso straordinario; ha inoltre esaminato la sentenza impugnata e rilevato che a Morello era contestato il ruolo di promotore/organizzatore di una "locale" operante in provincia di Trento (non la partecipazione a una distinta articolazione romana come sostenuto dal ricorrente). La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n.18651/2015) secondo cui non è configurabile errore di fatto quando la decisione contiene valutazioni; ha inoltre osservato che la valutazione sulla non concessione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; qui richiamata in relazione alla contestazione del ruolo (promotore/organizzatore) attribuito a Morello per la "locale" di Trento.
Regola sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la loro esclusione costituisca valutazione di fatto del giudice e non sia sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
Richiamato in combinato con art.416-bis per i profili dell'imputazione e del procedimento; qui contestato in ordine alla rappresentazione della fattispecie contestata.
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale nella impugnazione di motivi relativi alla sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate attengono a valutazioni di merito non rientranti nel rimedio invocato.
Norma sul ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte si è richiamata al principio che limita l'applicabilità del rimedio quando la decisione impugnata contiene valutazioni giudiziali (principio delle Sezioni Unite richiamato).
Norma che consente di condannare la parte proponente il ricorso al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna di €3.000,00.
Richiamata perché la difesa aveva depositato memoria ex art.611 c.p.p.; la Corte ne ha preso atto ma ritiene le questioni comunque di valutazione di merito.
Sent. SS.UU. n.18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Precedente delle Sezioni Unite che stabilisce il principio secondo il quale, quando la causa dell'errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione contiene valutazioni, non si configura errore di fatto ma errore di giudizio, escludendo l'ammissibilità del rimedio ex art.625-bis c.p.p.
Sent. n.4801 del 09/12/2021
Precedente citato dal ricorrente; la Corte precisa che quella decisione non affermava l'inesistenza della "locale" trentina ma osservava l'insufficiente motivazione del Tribunale sulla sua esistenza in un contesto cautelare; la Corte attuale ha ritenuto che non vi sia contrasto tale da integrare un errore di fatto.
Sent. n.21025 del 14/04/2021 e Sent. n.17511 del 06/03/2024 (non mass.)
Precedenti di merito richiamati nel ricorso/decisione; utilizzati nelle argomentazioni sulle qualificazioni associative e sulla giurisprudenza di riferimento, ma non idonei a trasformare valutazioni di merito in errore di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art.625-bis c.p.p.) è limitato: non è ammesso quando il vizio denunciato si riduca a una diversa valutazione del giudice sui fatti o sulle prove.
- La Corte di legittimità valuta il contenuto della decisione impugnata, non può essere sostituita nella valutazione di merito purché la motivazione non sia illogica o contraddittoria.
- La qualificazione della condotta (es. promotore/organizzatore) e l'accertamento dell'esistenza di un'associazione rientrano, salvo errori materiali evidenti, nella sfera delle valutazioni del giudice e non sono rimediabili tramite il mezzo straordinario per errore di fatto.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è tipicamente una valutazione di fatto: per ottenere revisione occorre dimostrare una motivazione manifestamente illogica o carente, non la semplice omissione di singoli elementi.
- Per contestare con successo l'esistenza di plurime contestazioni associative o incoerenze tra capo di imputazione e motivazione, è essenziale dimostrare un errore materiale o una contraddizione oggettiva nella decisione impugnata, non una diversa interpretazione della prova.
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