Cassazione Penale, Sentenza n. 23237/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di intermediazione e raccolta abusiva di scommesse (art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 13/12/1989 n. 401). Il ricorrente deduceva: 1) che aveva attivato la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 644, L. 190/2014 (senza provvedimento finale espresso) e quindi non sarebbe necessario il possesso di concessione né della licenza ex art. 88 TULPS; 2) che il bookmaker estero di riferimento (Sogno di Tolosa ltd) era stato discriminato dal cosiddetto "Bando Monti 2012" e quindi la mancata concessione non poteva essere addebitata all'operatore; 3) vizio di motivazione e mancata acquisizione di prove decisivi, nonché impossibilità di rilevare l'elemento soggettivo per ignoranza inevitabile della legge; 4) applicazione della legge penale più favorevole in considerazione della novella sanzionatoria intervenuta con art. 27 del DL n. 4/2019; 5) richieste accessorie di disapplicazione di norme, questioni costituzionali ed europee e acquisizione di mezzi istruttori.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto carente la specificità e la correlazione delle censure con i fatti e le motivazioni della sentenza impugnata, nonché violato il principio di autosufficienza per difetto di documentazione probatoria (es. mancata allegazione di atti che provassero la discriminazione o la correttezza della comunicazione ex art. 1, comma 644). Sostanzialmente la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui: l'attività di raccolta di scommesse in Italia richiede la concessione ADM e la licenza ex art. 88 TULPS; la raccolta per conto di allibratore estero privo di concessione integra il reato, salvo che si dimostri che la mancata concessione sia dovuta a illegittima esclusione o discriminazione dell'operatore estero; la condotta dell'imputato integrava dolo (aveva messo a disposizione un conto gioco e svolto autonoma raccolta di scommesse); esclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per il regime sanzionatorio vigente (più grave) al momento dell'ultimo atto criminoso; il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4
Configura reato la raccolta e l'intermediazione di scommesse senza concessione o autorizzazione; integra il reato anche l'attività per conto di un allibratore estero privo di concessione, salvo prova di illegittima esclusione dall'accesso al mercato
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), art. 88
La licenza di pubblica sicurezza per esercitare raccolta scommesse è subordinata al possesso della concessione; regime compatibile con principi UE se proporzionato e non discriminatorio
Legge 28 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 644
Prevede procedure di regolarizzazione e comunicazioni per alcune attività; non riconosce tuttavia la liceità della raccolta tramite conto gioco in alternativa alla licenza/concessione e non scrimina la condotta di raccolta abusiva
Legge di stabilità 2015, art. 1 comma 643
Riferita in ricorso come norma fiscale/di regolarizzazione; citata per problemi di adeguamento fiscale ma non ritenuta idonea a rimuovere il carattere penale della raccolta senza concessione
Decreto-Legge n. 4/2019, art. 27
Ha inasprito il regime sanzionatorio per il reato di intermediazione abusiva; la Corte ha ritenuto applicabile il nuovo regime ai fatti consumati dopo l'entrata in vigore, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 131-bis quando la pena prevista supera le soglie contemplate da quella norma
Codice penale, art. 131-bis
Speciale causa di non punibilità per reati con pena massima non eccedente determinate soglie; esclusa perché il reato contestato, dopo la novella, prevede pena maggiore dei limiti richiesti
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - sentenza Biasci (cause riunite C-660/11 e C-8/12)
sentenza della Corte di Giustizia UE del 12/09/2013 (Biasci)
Ha ritenuto compatibile il regime nazionale che richiede concessione e autorizzazione di polizia (criterio del "doppio binario") purché proporzionato; ha riconosciuto la possibilità per uno Stato membro di subordinare l'accesso al mercato a licenze aggiuntive
Giurisprudenza nazionale (es. Placanica, Cifone, Costa e Cifone, Maiorana, Realmuto, altre pronunce citate)
varie sentenze della Corte di Cassazione e sezioni unite citate nel testo
Consolidano il principio che l'intermediazione/ raccolta senza concessione o licenza integra reato e che l'unica esclusione è la dimostrazione di illegittima esclusione/discriminazione dell'operatore estero dall'accesso alle concessioni
Massime di principio
- Per operare legalmente in Italia nella raccolta di scommesse è necessario il possesso della concessione ADM e, conseguentemente, della licenza ex art. 88 TULPS: la loro assenza integra reato di intermediazione e raccolta abusiva.
- La mera comunicazione o procedura di regolarizzazione ex art. 1, comma 644, L. 190/2014 non legittima la raccolta mediante conto gioco se l'attività sostanzialmente realizza raccolta diretta o intermediazione senza concessione/licenza.
- La responsabilità penale per questo settore richiede diligenza elevata: l'ignoranza della legge o l'incertezza giurisprudenziale non scusano operatori che svolgono professionalmente l'attività; in caso di dubbio l'astensione dall'attività è la condotta prudente.
- Per sottrarsi alla punibilità è necessario dimostrare che l'operatore estero non ha ottenuto la concessione a causa di illegittima esclusione o discriminazione (onere probatorio a carico del resistente/attore che invoca tale vizio).
- Le questioni di fatto e la produzione di prova (es. dimostrare discriminazione di un operatore straniero) vanno trattate nel giudizio di merito; in cassazione sono inammissibili deduzioni generiche prive di documentazione e di specificità.
- In tema di cambiamenti normativi penali (inasprimento), si applica il regime in vigore al momento dell'ultimo atto costituente la consumazione del reato; ciò può escludere misure come l'art. 131-bis se la nuova pena eccede le soglie previste.
- In impugnazioni in Cassazione è essenziale rispettare i principi della specificità e dell'autosufficienza: i motivi devono essere ben correlati alla decisione impugnata e corredati da atti o prove richiamati integralmente.
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