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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23237/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di intermediazione e raccolta abusiva di scommesse (art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 13/12/1989 n. 401). Il ricorrente deduceva: 1) che aveva attivato la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 644, L. 190/2014 (senza provvedimento finale espresso) e quindi non sarebbe necessario il possesso di concessione né della licenza ex art. 88 TULPS; 2) che il bookmaker estero di riferimento (Sogno di Tolosa ltd) era stato discriminato dal cosiddetto "Bando Monti 2012" e quindi la mancata concessione non poteva essere addebitata all'operatore; 3) vizio di motivazione e mancata acquisizione di prove decisivi, nonché impossibilità di rilevare l'elemento soggettivo per ignoranza inevitabile della legge; 4) applicazione della legge penale più favorevole in considerazione della novella sanzionatoria intervenuta con art. 27 del DL n. 4/2019; 5) richieste accessorie di disapplicazione di norme, questioni costituzionali ed europee e acquisizione di mezzi istruttori.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto carente la specificità e la correlazione delle censure con i fatti e le motivazioni della sentenza impugnata, nonché violato il principio di autosufficienza per difetto di documentazione probatoria (es. mancata allegazione di atti che provassero la discriminazione o la correttezza della comunicazione ex art. 1, comma 644). Sostanzialmente la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui: l'attività di raccolta di scommesse in Italia richiede la concessione ADM e la licenza ex art. 88 TULPS; la raccolta per conto di allibratore estero privo di concessione integra il reato, salvo che si dimostri che la mancata concessione sia dovuta a illegittima esclusione o discriminazione dell'operatore estero; la condotta dell'imputato integrava dolo (aveva messo a disposizione un conto gioco e svolto autonoma raccolta di scommesse); esclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per il regime sanzionatorio vigente (più grave) al momento dell'ultimo atto criminoso; il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4

    Configura reato la raccolta e l'intermediazione di scommesse senza concessione o autorizzazione; integra il reato anche l'attività per conto di un allibratore estero privo di concessione, salvo prova di illegittima esclusione dall'accesso al mercato

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), art. 88

    La licenza di pubblica sicurezza per esercitare raccolta scommesse è subordinata al possesso della concessione; regime compatibile con principi UE se proporzionato e non discriminatorio

  • Legge 28 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 644

    Prevede procedure di regolarizzazione e comunicazioni per alcune attività; non riconosce tuttavia la liceità della raccolta tramite conto gioco in alternativa alla licenza/concessione e non scrimina la condotta di raccolta abusiva

  • Legge di stabilità 2015, art. 1 comma 643

    Riferita in ricorso come norma fiscale/di regolarizzazione; citata per problemi di adeguamento fiscale ma non ritenuta idonea a rimuovere il carattere penale della raccolta senza concessione

  • Decreto-Legge n. 4/2019, art. 27

    Ha inasprito il regime sanzionatorio per il reato di intermediazione abusiva; la Corte ha ritenuto applicabile il nuovo regime ai fatti consumati dopo l'entrata in vigore, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 131-bis quando la pena prevista supera le soglie contemplate da quella norma

  • Codice penale, art. 131-bis

    Speciale causa di non punibilità per reati con pena massima non eccedente determinate soglie; esclusa perché il reato contestato, dopo la novella, prevede pena maggiore dei limiti richiesti

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - sentenza Biasci (cause riunite C-660/11 e C-8/12)

    sentenza della Corte di Giustizia UE del 12/09/2013 (Biasci)

    Ha ritenuto compatibile il regime nazionale che richiede concessione e autorizzazione di polizia (criterio del "doppio binario") purché proporzionato; ha riconosciuto la possibilità per uno Stato membro di subordinare l'accesso al mercato a licenze aggiuntive

  • Giurisprudenza nazionale (es. Placanica, Cifone, Costa e Cifone, Maiorana, Realmuto, altre pronunce citate)

    varie sentenze della Corte di Cassazione e sezioni unite citate nel testo

    Consolidano il principio che l'intermediazione/ raccolta senza concessione o licenza integra reato e che l'unica esclusione è la dimostrazione di illegittima esclusione/discriminazione dell'operatore estero dall'accesso alle concessioni

Massime di principio

  • Per operare legalmente in Italia nella raccolta di scommesse è necessario il possesso della concessione ADM e, conseguentemente, della licenza ex art. 88 TULPS: la loro assenza integra reato di intermediazione e raccolta abusiva.
  • La mera comunicazione o procedura di regolarizzazione ex art. 1, comma 644, L. 190/2014 non legittima la raccolta mediante conto gioco se l'attività sostanzialmente realizza raccolta diretta o intermediazione senza concessione/licenza.
  • La responsabilità penale per questo settore richiede diligenza elevata: l'ignoranza della legge o l'incertezza giurisprudenziale non scusano operatori che svolgono professionalmente l'attività; in caso di dubbio l'astensione dall'attività è la condotta prudente.
  • Per sottrarsi alla punibilità è necessario dimostrare che l'operatore estero non ha ottenuto la concessione a causa di illegittima esclusione o discriminazione (onere probatorio a carico del resistente/attore che invoca tale vizio).
  • Le questioni di fatto e la produzione di prova (es. dimostrare discriminazione di un operatore straniero) vanno trattate nel giudizio di merito; in cassazione sono inammissibili deduzioni generiche prive di documentazione e di specificità.
  • In tema di cambiamenti normativi penali (inasprimento), si applica il regime in vigore al momento dell'ultimo atto costituente la consumazione del reato; ciò può escludere misure come l'art. 131-bis se la nuova pena eccede le soglie previste.
  • In impugnazioni in Cassazione è essenziale rispettare i principi della specificità e dell'autosufficienza: i motivi devono essere ben correlati alla decisione impugnata e corredati da atti o prove richiamati integralmente.

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