Cassazione Penale, Sentenza n. 23239/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina aggravata (art. 628, secondo comma, c.p.). Pilleri deduce: errata qualificazione del fatto per eccessiva fiducia nelle dichiarazioni della persona offesa, mancanza di valutazione di una nuova prova (scheda del Pronto Soccorso) e difetto di collegamento probatorio tra reperti rinvenuti e il fatto; illegittimo utilizzo delle dichiarazioni dell'indagato rese senza garanzie degli artt. 63-64 c.p.p.; violazione del principio di proporzionalità della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Corso censura invece la carenza di elementi gravi, precisi e concordanti a fondamento della condanna (violazione art. 192 c.p.p.), il travisamento della prova dichiarativa, l'erronea applicazione del concorso anomalo (art. 116 c.p.) e l'eccessività della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto congrua la valutazione della credibilità della persona offesa operata dal giudice di merito e ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate; essendo intervenute due decisioni conformi di merito ('doppia conforme'), la Cassazione non ha proceduto a rinnovata valutazione fattuale. Le censure relative a nuova prova e alla riconsiderazione del compendio probatorio sono state considerate ricostruzioni meramente fattuali non sindacabili in cassazione; l'eccezione sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato è stata ritenuta decaduta per non essere stata proposta in appello. L'applicazione dell'art. 116 c.p. è stata ritenuta corretta e la determinazione della pena non manifestamente illogica. Inoltre, la richiesta di applicazione della nuova attenuante derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 è stata giudicata tardiva perché non sollevata in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, cod. pen.
Norma qualificante il reato contestato (rapina aggravata). La Corte ha ritenuto applicabile tale fattispecie in relazione alla condotta valutata nei giudizi di merito.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le regole del comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna se correttamente e penetrantemente motivate dal giudice di merito.
art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti in relazione al requisito degli elementi 'gravi, precisi e concordanti'; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità sia questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.
artt. 63 e 64, cod. proc. pen.
Tutela delle garanzie difensive nelle dichiarazioni dell'indagato. La Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile per decadenza, non essendo stata proposta in appello.
Disciplina del cosiddetto 'concorso anomalo'. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione al caso perché il giudice di merito ha motivato l'affidamento alla condotta dei compartecipi e la prevedibilità dell'escalation violenta.
Norme sulla determinazione della pena e sui criteri di individualizzazione. La Corte ha ritenuto la dosimetria delle pene operata dal giudice di merito non affetta da manifesta illogicità.
Consente la condanna alle spese e alle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a €3.000 per la cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
Introdurrebbe una circostanza attenuante (lieve entità della rapina), ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la sua applicazione debba essere richiesta già in sede di appello; la questione sollevata per la prima volta in cassazione è tardiva.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e ritenute attendibili dal giudice, costituire base esclusiva per la condanna: in sede di legittimità questo valore probatorio è sindacabile solo in presenza di manifeste contraddizioni o vizi della motivazione.
- Nei casi di 'doppia conforme' (stesso esito in primo grado e in appello) la Corte di cassazione opera un sindacato limitato e non può rivedere la valutazione fattuale del merito salvo errori logico-giuridici evidenti o l'utilizzo di prove nuove introdotte dal giudice d'appello.
- Le censure che richiedono la riconsiderazione del compendio probatorio (valutazioni sui reperti, confronto tra prove, valutazione dei testimoni) sono in genere materie di merito non riesaminabili in cassazione; tali questioni vanno tempestivamente dedotte e sviluppate nei gradi ordinari di giudizio.
- Le eccezioni relative alla illegittima utilizzazione di dichiarazioni dell'imputato devono essere sollevate tempestivamente (in appello) per evitare la decadenza; in cassazione non possono essere proposte se prima non dedotte ove richiesto.
- L'applicazione di istituti complessi come il concorso anomalo (art. 116 c.p.) presuppone che il giudice di merito abbia motivato la prevedibilità dell'azione violenta; se tale motivazione è presente, la cassazione tende a non rimettere in discussione la valutazione.
- Nuove regole di favore o attenuanti introdotte da pronunce costituzionali o cambi di giurisprudenza vanno invocate già in appello (con motivi aggiunti o nelle conclusioni): se sollevate per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili.
- La revisione della commisurazione della pena da parte della Cassazione è possibile solo in presenza di manifesta illogicità o vizio di diritto nella motivazione del giudice di merito; contestazioni meramente discrezionali difficilmente vengono accolte.
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