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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23239/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina aggravata (art. 628, secondo comma, c.p.). Pilleri deduce: errata qualificazione del fatto per eccessiva fiducia nelle dichiarazioni della persona offesa, mancanza di valutazione di una nuova prova (scheda del Pronto Soccorso) e difetto di collegamento probatorio tra reperti rinvenuti e il fatto; illegittimo utilizzo delle dichiarazioni dell'indagato rese senza garanzie degli artt. 63-64 c.p.p.; violazione del principio di proporzionalità della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Corso censura invece la carenza di elementi gravi, precisi e concordanti a fondamento della condanna (violazione art. 192 c.p.p.), il travisamento della prova dichiarativa, l'erronea applicazione del concorso anomalo (art. 116 c.p.) e l'eccessività della pena (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto congrua la valutazione della credibilità della persona offesa operata dal giudice di merito e ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate; essendo intervenute due decisioni conformi di merito ('doppia conforme'), la Cassazione non ha proceduto a rinnovata valutazione fattuale. Le censure relative a nuova prova e alla riconsiderazione del compendio probatorio sono state considerate ricostruzioni meramente fattuali non sindacabili in cassazione; l'eccezione sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato è stata ritenuta decaduta per non essere stata proposta in appello. L'applicazione dell'art. 116 c.p. è stata ritenuta corretta e la determinazione della pena non manifestamente illogica. Inoltre, la richiesta di applicazione della nuova attenuante derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 è stata giudicata tardiva perché non sollevata in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, secondo comma, cod. pen.

    Norma qualificante il reato contestato (rapina aggravata). La Corte ha ritenuto applicabile tale fattispecie in relazione alla condotta valutata nei giudizi di merito.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che le regole del comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna se correttamente e penetrantemente motivate dal giudice di merito.

  • art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al requisito degli elementi 'gravi, precisi e concordanti'; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità sia questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.

  • artt. 63 e 64, cod. proc. pen.

    Tutela delle garanzie difensive nelle dichiarazioni dell'indagato. La Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile per decadenza, non essendo stata proposta in appello.

  • art. 116, cod. pen.

    Disciplina del cosiddetto 'concorso anomalo'. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione al caso perché il giudice di merito ha motivato l'affidamento alla condotta dei compartecipi e la prevedibilità dell'escalation violenta.

  • art. 132 e 133, cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena e sui criteri di individualizzazione. La Corte ha ritenuto la dosimetria delle pene operata dal giudice di merito non affetta da manifesta illogicità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e alle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a €3.000 per la cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    Introdurrebbe una circostanza attenuante (lieve entità della rapina), ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la sua applicazione debba essere richiesta già in sede di appello; la questione sollevata per la prima volta in cassazione è tardiva.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e ritenute attendibili dal giudice, costituire base esclusiva per la condanna: in sede di legittimità questo valore probatorio è sindacabile solo in presenza di manifeste contraddizioni o vizi della motivazione.
  • Nei casi di 'doppia conforme' (stesso esito in primo grado e in appello) la Corte di cassazione opera un sindacato limitato e non può rivedere la valutazione fattuale del merito salvo errori logico-giuridici evidenti o l'utilizzo di prove nuove introdotte dal giudice d'appello.
  • Le censure che richiedono la riconsiderazione del compendio probatorio (valutazioni sui reperti, confronto tra prove, valutazione dei testimoni) sono in genere materie di merito non riesaminabili in cassazione; tali questioni vanno tempestivamente dedotte e sviluppate nei gradi ordinari di giudizio.
  • Le eccezioni relative alla illegittima utilizzazione di dichiarazioni dell'imputato devono essere sollevate tempestivamente (in appello) per evitare la decadenza; in cassazione non possono essere proposte se prima non dedotte ove richiesto.
  • L'applicazione di istituti complessi come il concorso anomalo (art. 116 c.p.) presuppone che il giudice di merito abbia motivato la prevedibilità dell'azione violenta; se tale motivazione è presente, la cassazione tende a non rimettere in discussione la valutazione.
  • Nuove regole di favore o attenuanti introdotte da pronunce costituzionali o cambi di giurisprudenza vanno invocate già in appello (con motivi aggiunti o nelle conclusioni): se sollevate per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili.
  • La revisione della commisurazione della pena da parte della Cassazione è possibile solo in presenza di manifesta illogicità o vizio di diritto nella motivazione del giudice di merito; contestazioni meramente discrezionali difficilmente vengono accolte.

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