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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18753/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti. Nel ricorso sono stati dedotti: 1) violazione e falsa applicazione della norma incriminatrice e vizi di motivazione sulla configurabilità del reato di introduzione/commercio di prodotti con segni falsi; 2) insussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato; 3) insussistenza del presupposto oggettivo del reato di ricettazione; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 5) censura al trattamento sanzionatorio. La parte civile ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo volto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, che aveva affermato che la contraffazione del marchio integra il reato perché inganna la fede pubblica. Ha ritenuto anche il secondo e il terzo motivo non specifici e meramente reiterativi delle doglianze di appello, già disattese, osservando che la Corte territoriale aveva ritenuto provata la consapevolezza della vendita di prodotti contraffatti e l'assenza di documentazione sulla provenienza. Quanto ai motivi sull'art. 131-bis c.p. e sulla pena, li ha reputati non consentiti e comunque manifestamente infondati, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena ex artt. 132 e 133 c.p. e la congruità della motivazione fondata sul disvalore sociale della condotta. L'imputato è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La vendita di prodotti con marchi contraffatti è stata ritenuta integrata; la contraffazione del marchio è valorizzata come condotta idonea a ingannare la fede pubblica.

  • artt. 7 e 9 Codice della proprietà industriale

    Richiamati come norme correlate alla tutela dei segni distintivi e della proprietà industriale nella contestazione del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata nel caso concreto.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione della pena in base al disvalore della condotta e agli indici di commisurazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente adeguata.
  • Le doglianze che si limitano a riproporre, senza confronto critico specifico, motivi già dedotti in appello e disattesi sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La vendita di prodotti recanti marchi contraffatti integra la fattispecie incriminatrice quando la contraffazione è idonea a ingannare la fede pubblica e la consapevolezza dell'agente può essere desunta anche dall'assenza di documentazione sulla provenienza dei beni.
  • La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla non manifesta illogicità della motivazione; non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e l'applicazione di aumenti o diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se priva di adeguata motivazione o manifestamente irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneTruffa
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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