Ordinanza n. 1229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 22166/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 22166/2024, che aveva annullato l’art. 5, comma 6, del Regolamento AGCOM sui contratti relativi ai servizi di comunicazioni elettroniche
Esito
La controversia
Iliad aveva impugnato in primo grado l’art. 5, comma 6, del Regolamento AGCOM approvato con delibera n. 307/23/CONS, sostenendo che la possibilità di prevedere, per servizi o apparecchiature terminali supplementari, piani di rateizzazione superiori a ventiquattro mesi contrastasse con il limite massimo di durata dei contratti con i consumatori previsto dal diritto dell’Unione e dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’eventuale deroga al limite dei ventiquattro mesi fosse ammissibile soltanto quando i servizi o terminali supplementari fossero sottoscritti successivamente e separatamente rispetto al contratto principale. TIM e AGCOM hanno appellato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina europea e nazionale, dell’art. 41 Cost. e degli artt. 1321 ss. c.c., nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di proporzionalità. Hanno sostenuto che la rateizzazione riguardi le modalità di pagamento di beni o servizi accessori e non la durata del vincolo contrattuale principale; che la prosecuzione del pagamento delle rate dopo il recesso non impedisca il cambio di operatore; che la disposizione sia facoltativa e favorevole al consumatore; e che i contratti relativi agli elementi supplementari possano essere stipulati anche contestualmente al contratto principale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la controversia dipende dall’interpretazione degli artt. 105, paragrafo 1, e 107, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2018/1972. In particolare, occorre stabilire se l’art. 107, paragrafo 3, costituisca una deroga al limite generale di ventiquattro mesi previsto dall’art. 105, paragrafo 1, e, in caso affermativo, se tale deroga richieda la sottoscrizione successiva del contratto relativo ai servizi o terminali supplementari oppure possa operare anche in caso di sottoscrizione contestuale al contratto principale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., senza definire nel merito la legittimità dell’art. 5, comma 6, del Regolamento AGCOM. Il Collegio ha osservato che la durata del piano di rateizzazione individua il periodo entro il quale il consumatore resta obbligato ad adempiere all’obbligazione pecuniaria e può quindi rientrare nel concetto di periodo di impegno o durata contrattuale previsto dall’art. 105, paragrafo 1, della direttiva. Ha inoltre evidenziato che la regola dei ventiquattro mesi ha finalità di tutela della mobilità degli utenti e della concorrenza, impedendo effetti di lock-in; che essa si applica, in via generale, anche ai pacchetti ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1; e che l’art. 105, paragrafo 1, contiene già una deroga specifica per i contratti a rate relativi esclusivamente all’installazione di una connessione fisica, escludendo le apparecchiature terminali. Tuttavia, il dato normativo non consente di stabilire con certezza se l’art. 107, paragrafo 3, autorizzi una rateizzazione superiore a ventiquattro mesi per i servizi o terminali supplementari. Il Consiglio di Stato ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia due quesiti pregiudiziali: se gli artt. 105, paragrafo 1, e 107, paragrafi 1 e 3, ostino a una normativa nazionale che consenta tale rateizzazione ultrabiennale; e, qualora la risposta sia negativa, se la sottoscrizione dei contratti supplementari debba avvenire necessariamente dopo il contratto principale o possa essere contestuale. Il processo è stato sospeso nelle more della decisione della Corte di giustizia, con riserva alla sentenza definitiva di ogni pronuncia, comprese le spese.
Norme richiamate
I due appelli proposti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti.
Impone la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.
art. 267 TFUE
Consente al giudice nazionale di ultima istanza di sottoporre alla Corte di giustizia questioni interpretative rilevanti e non già risolte, quando l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione non sia evidente.
art. 105, paragrafo 1, direttiva (UE) 2018/1972
Gli Stati membri provvedono affinché ... i contratti ... non impongano un periodo di impegno superiore a ventiquattro mesi.
Prevede la regola generale del limite massimo di ventiquattro mesi e una specifica eccezione per la rateizzazione relativa esclusivamente all’installazione di una connessione fisica, con esclusione delle apparecchiature terminali.
art. 107, paragrafi 1 e 3, direttiva (UE) 2018/1972
La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari ... non prolunga la durata originaria del contratto ... salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa.
Estende ai pacchetti le regole sulla durata contrattuale e stabilisce la disciplina del mancato prolungamento della durata originaria, ma il suo rapporto con il limite dei ventiquattro mesi e la possibilità di una rateizzazione ultrabiennale costituiscono le questioni rimesse alla Corte di giustizia.
art. 98-septies-decies, commi 1 e 2, d.lgs. 259/2003
I contratti ... non impongano un periodo di impegno superiore a ventiquattro mesi.
Recepisce nel diritto nazionale il limite europeo di durata e la deroga per la rateizzazione esclusivamente finalizzata all’installazione di una connessione fisica.
art. 98-novies-decies, commi 1 e 3, d.lgs. 259/2003
La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari ... non prolunga la durata originaria del contratto ... salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa.
Recepisce la disciplina europea delle offerte di pacchetti; la sua corretta interpretazione, anche quanto alla possibilità di rateizzazioni superiori a ventiquattro mesi e alla sottoscrizione contestuale o successiva, dipende dal rinvio pregiudiziale.
art. 1, comma 3-ter, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla l. 2 aprile 2007, n. 40
Il contratto ... ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi.
Mantiene il limite massimo di ventiquattro mesi per i contratti comprendenti offerte promozionali relative sia a servizi sia a beni.
art. 5, commi 1 e 6, Regolamento AGCOM allegato alla delibera n. 307/23/CONS
Nel caso di offerte che prevedono anche l’acquisto di servizi e apparecchiature terminali supplementari, resta salva la possibilità di prevedere periodi di rateizzazione ... più lunghi rispetto alla durata del contratto principale.
La legittimità della previsione regolamentare, nella parte in cui ammette rateizzazioni superiori a ventiquattro mesi, è subordinata alla soluzione delle questioni interpretative rimesse alla Corte di giustizia.
Massime di principio
- Il limite massimo di ventiquattro mesi previsto per i contratti tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica mira a tutelare la libertà di cambiare operatore e la concorrenza, impedendo che la durata del vincolo produca un effetto di lock-in.
- La durata di un piano di rateizzazione può rientrare nel concetto di periodo di impegno o durata contrattuale quando il termine finale dei pagamenti individua il periodo durante il quale il consumatore resta obbligato ad adempiere a un’obbligazione pecuniaria.
- Le regole sulla durata contrattuale si applicano, in linea generale, a tutti gli elementi di un pacchetto di servizi o servizi e apparecchiature terminali, sicché la struttura dell’offerta come pacchetto non può essere utilizzata per eludere le garanzie poste a tutela della mobilità del consumatore.
- Quando il diritto nazionale attuativo di una direttiva europea consente più interpretazioni plausibili su un limite alla durata dei contratti e sulla portata di una possibile deroga, il giudice nazionale di ultima istanza deve disporre il rinvio pregiudiziale se la questione è rilevante, non già risolta e non presenta un’interpretazione univoca priva di ragionevoli dubbi.
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