Cassazione Civile, Ordinanza n. 20713/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
L'impresa assicurata aveva stipulato una polizza di assicurazione dei crediti per coprire crediti non contestati rimasti insoluti nel corso dell'attività commerciale. Aveva spedito merce a una società estera per un importo di 50.000 euro, ma poi emergeva che l'ordine era stato generato a seguito di un furto di identità digitale e che la merce era stata inviata a un indirizzo estero diverso da quello della società apparente. La compagnia assicuratrice aveva negato l'indennizzo richiamando una clausola che escludeva la copertura quando l'acquirente promuove una controversia, ritenendo integrata una contestazione del credito nel reclamo presentato dalla società apparente alle autorità francesi. I motivi di ricorso censuravano: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per asserito travisamento della prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la sola soggetto legittimato a contestare il credito aveva invece sollecitato il pagamento dell'indennizzo; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione e della prova documentale; 4) omessa ammissione della prova testimoniale dell'avvocato o del legale rappresentante della società acquirente, ritenuta decisiva per dimostrare che la stessa aveva poi chiesto alla compagnia di liquidare il sinistro all'assicurata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il dedotto travisamento della prova, quando investe il contenuto oggettivo della prova e non un errore di percezione del fatto probatorio, è deducibile, ricorrendone i presupposti, solo con revocazione per errore di fatto; ha ritenuto inammissibile il secondo perché, in presenza di doppia conforme, è precluso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque la comunicazione della società apparente non era decisiva rispetto al presupposto negato in radice dell'esistenza stessa del credito; ha ritenuto inammissibile il terzo per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo indicate con precisione le allegazioni asseritamente non contestate e i relativi passaggi processuali; ha ritenuto inammissibile il quarto perché, in caso di mancata ammissione di prova testimoniale, il ricorrente deve trascrivere i capitoli di prova, indicare i testi, allegare tempestività e ritualità della richiesta e la sua riproposizione in appello, oneri non assolti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura di travisamento della prova non può essere veicolata come violazione del principio di valutazione della prova quando in realtà si contesti la lettura del fatto probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante non può essere invocata in modo generico, dovendo il ricorrente formulare censure specifiche e autosufficienti.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se consistente in errore di percezione del fatto probatorio, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
nelle ipotesi di doppia conforme il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo specifica dimostrazione della diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere l'esposizione specifica dei fatti e delle censure; il difetto di specificità determina inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare puntualmente e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, specie quando si deduca la violazione del principio di non contestazione o l'omessa ammissione di prove.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando si alleghi un errore percettivo sul fatto probatorio; se invece si contesta la valutazione o la lettura del materiale istruttorio, il rimedio è diverso e può essere la revocazione per errore di fatto, ove ne ricorrano i presupposti.
- In presenza di "doppia conforme" di merito, il vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado poggiano su diverse ragioni di fatto.
- La censura per violazione del principio di non contestazione richiede specifica indicazione delle allegazioni non contestate, degli atti processuali rilevanti e delle corrispondenti trascrizioni; un motivo generico è inammissibile.
- Chi contesta in cassazione la mancata ammissione di una prova testimoniale deve indicare i capitoli di prova, i testimoni, la decisività del mezzo, la tempestività e ritualità dell'istanza e la sua riproposizione nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando l'assicurazione dei crediti esclude la copertura per i crediti contestati, la verifica della sussistenza della contestazione va compiuta con riguardo all'effettiva contestazione del credito e non a mere comunicazioni o richieste provenienti dal preteso acquirente, se il credito è negato in radice per mancanza dell'ordine originario.
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