Cassazione Penale, Sentenza n. 40429/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso il decreto del GIP che disponeva il sequestro preventivo di somme ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Le censure principali erano: 1) insufficienza di elementi per ricollegare il denaro contante rinvenuto ai prelievi distrattivi contestati; 2) indeterminatezza dell'oggetto del sequestro e mancata quantificazione, anche orientativa, del profitto da confiscare, con conseguente impossibilita di valutare la pertinenzialita delle somme sequestrate; 3) illegittima duplicazione della misura rispetto a beni gia sequestrati (sequestro che si risolve in una forma di sequestro per equivalente) e illogicita della motivazione fondata sul cosiddetto risparmio di spesa non adeguatamente collegato ai beni effettivamente disponibili per la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di confronto specifico con la motivazione del giudice del riesame, ma ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito, rilevando che il sequestro finalizzato alla confisca richiede una motivazione concisa anche sul periculum in mora e la corretta determinazione, anche in via orientativa, dell'entita del profitto sequestrabile; inoltre ha censurato la duplicazione del vincolo su beni gia sequestrati e la mancata chiarezza sul nesso di pertinenzialita e sul calcolo del presunto risparmio di spesa.
Norme richiamate
Disciplina la confisca del profitto del reato; la Corte ha richiamato il principio che il sequestro finalizzato alla confisca deve avere come oggetto il profitto determinato o determinabile e che la confisca del denaro va qualificata come diretta quando rappresenta l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario.
Regola il sequestro preventivo; la sentenza distingue il sequestro impeditivo (comma 1) dal sequestro finalizzato alla confisca (comma 2) e afferma che quest'ultimo richiede, oltre alla indicazione della confiscabilita, una concisa motivazione anche sul periculum in mora per rispettare i principi di proporzionalita e adeguatezza.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Norma procedurale che ha consentito la requisitoria scritta e l'assenza di discussione orale; la Corte procede con la valutazione sulle censure anche avendo utilizzato la requisitoria scritta del Procuratore generale.
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade
Giurisprudenza richiamata per distinguere finalita e motivazione del sequestro impeditivo da quelle del sequestro finalizzato alla confisca e per affermare che il sequestro finalizzato alla confisca deve contenere motivazione sul periculum in mora.
Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021
Affermata la natura diretta della confisca del denaro quale profitto, ma anche l'esigenza che la misura si basi sulla corretta determinazione del profitto per evitare indebite compressioni di diritti.
Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020 (Venuti)
Richiamata la possibilità, in reati plurisoggettivi, di prevedere il sequestro dell'intero importo del profitto nei confronti di ciascun concorrente solo se non e' possibile determinare le quote attribuibili; la Corte ha osservato che qui manca comunque l'indicazione dell'importo complessivo del profitto.
Massime di principio
- Nel sequestro finalizzato alla confisca e' necessario indicare, anche in termini generali o orientativi, l'entita del profitto oggetto di confisca; l'assenza di tale quantificazione rende il provvedimento viziato.
- La motivazione del sequestro finalizzato alla confisca deve contenere, oltre al richiamo alla confiscabilità, una concisa indicazione sul periculum in mora quando l'anticipazione della confisca puo' comprimere diritti costituzionalmente tutelati.
- Non e' ammissibile duplicare il vincolo su beni gia sequestrati con un ulteriore sequestro che sostanzialmente riproduce il medesimo oggetto: bisogna evitare sequestro per equivalente non giustificato dagli atti.
- Il mero possesso di denaro contante non e' sufficiente a fondare il sequestro come profitto di reato; deve essere provato o ragionevolmente desumibile il nesso tra le somme trovate e l'attivita delittuosa.
- Se vi sono piu' autori concorrenti e non e' possibile individuare le quote di profitto, il giudice puo' adottare misure cautelari sull'intero importo solo se e' dimostrata l'impossibilita di ripartizione; resta comunque necessaria l'indicazione dell'importo complessivo del profitto.
- La motivazione deve essere coerente, completa e comprensibile: l'assenza di spiegazioni sul rapporto tra risparmio di spesa, beni sequestrati e disponibilita effettiva annulla la congruita' del provvedimento.
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