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Sentenza

Sentenza del 13/11/2019 n. 29369 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato l'annullamento della cartella relativa alla TARSU per l'anno 2008, di importo pari a 1.101 euro. Il ricorrente sosteneva che la Giunta comunale fosse competente ad aumentare le tariffe, anche in assenza di una deliberazione annuale del Consiglio comunale sui parametri di copertura del costo del servizio, e denunciava la violazione dell'art. 14 del regolamento comunale TARSU e dell'art. 49 dello statuto comunale. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito perché ha ritenuto inesistente la notificazione del ricorso, effettuata nei confronti di una società diversa dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. La notificazione era stata eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti della società S. s.r.l., soggetto estraneo al giudizio e privo di collegamento con il contribuente C.G.; pertanto la notifica è stata considerata giuridicamente inesistente e non semplicemente nulla, quindi non sanabile. È stata confermata, di fatto, la decisione favorevole al contribuente sull'annullamento della cartella. Non sono state liquidate spese a favore del resistente, che non si era costituito. Il Comune è stato inoltre dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La norma individuava il motivo di ricorso per cassazione dedotto dal Comune, relativo alla violazione o falsa applicazione del regolamento comunale TARSU e dello statuto comunale; tale motivo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 140 c.p.c.

    notificazione nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La disposizione disciplina una modalità di notificazione, ma presuppone che l'atto sia indirizzato al corretto destinatario. La sua applicazione nei confronti di un soggetto giuridico diverso non rende valida la notifica.

  • Art. 160 c.p.c.

    nullità della notificazione

    La Corte distingue la nullità, che presuppone una notificazione indirizzata al destinatario corretto ma eseguita irregolarmente, dall'inesistenza, che ricorre quando l'atto è indirizzato a un soggetto completamente diverso.

  • Art. 14 del regolamento comunale TARSU, approvato con deliberazione consiliare n. 37/1997

    determinazione annuale del parametro del grado di copertura del costo del servizio

    Secondo i giudici di merito, la disposizione riservava al Consiglio comunale la determinazione del parametro relativo alla copertura del costo del servizio, costituendo un limite all'esercizio della competenza della Giunta nella determinazione delle tariffe.

  • Art. 49 dello statuto comunale di Palermo

    entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale

    La disposizione attribuiva alla Giunta la competenza sulle tariffe e aliquote dei tributi comunali, ma entro i limiti eventualmente stabiliti dalla legge o dal Consiglio comunale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.

  • Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La disposizione ha previsto il raddoppio del contributo unificato nei casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione, secondo i presupposti stabiliti dalla legge.

Massime di principio

  • La notificazione di un'impugnazione deve essere indirizzata al soggetto che è stato parte del giudizio e al quale l'atto deve essere legalmente comunicato. La notifica a un soggetto giuridicamente diverso può comportare l'inesistenza della notificazione.
  • La notifica a un soggetto diverso non è meramente nulla, ma inesistente e non sanabile, quando tra il destinatario effettivo e quello indicato nell'atto manca qualsiasi collegamento giuridicamente rilevante.
  • Il fatto che il medesimo avvocato assista sia il destinatario corretto sia il soggetto erroneamente indicato non sana automaticamente l'errore, soprattutto quando il soggetto notificato è estraneo al giudizio.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza è decisiva: la nullità può essere sanata in determinate circostanze, mentre l'inesistenza della notifica equivale, nei confronti del destinatario corretto, a una notifica mai eseguita.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale, il giudice può non esaminare le questioni sostanziali, comprese quelle relative alla competenza dell'organo comunale nella determinazione delle tariffe tributarie.
  • Gli enti impositori che impugnano una sentenza devono verificare con particolare attenzione l'identità del contribuente, l'indirizzo e la corretta modalità di notificazione, poiché un errore nella persona del destinatario può impedire qualsiasi esame del merito.

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