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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00113/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine rapporto in favore dell'ex dipendente. L'opponente, titolare della ditta, deduceva in compensazione un maggior credito dell'azienda per asserite anticipazioni corrisposte al lavoratore e chiedeva la restituzione dell'eccedenza tra quanto dovuto per TFR e quanto anticipato. Il Tribunale rigettava l'opposizione rilevando la mancanza di prova sia dell'esistenza del contratto regolante la pretesa dazione di somme da restituire, sia dell'ammontare delle stesse, oltre alla possibilità che le erogazioni fossero state effettuate per spirito di liberalità. In appello, l'impugnazione veniva dichiarata inammissibile; il ricorrente per cassazione denunciava: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e motivazione apparente, sostenendo di aver articolato motivi specifici contro la ricostruzione del fatto e contro l'affermazione di liberalità delle somme; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, assumendo che la corte territoriale non avesse esaminato il motivo di appello sulla qualificazione giuridica dei rapporti e sulla compensazione tra TFR e anticipazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente si era limitato a richiami generici all'atto di appello senza trascriverne o indicarne puntualmente il contenuto rilevante. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi, essendo la doglianza comunque ricompresa nella declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in ogni caso, anche tale censura risultava generica e non autosufficiente per il medesimo difetto di specificazione dell'atto di appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata costituzione dell'intimato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., per mancata specifica indicazione del contenuto dell'atto di appello su cui la censura si fondava. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la corte d'appello incluso anche tale questione nella valutazione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; inoltre, la censura era comunque generica e non autosufficiente. Non sono state liquidate spese, poiché nessuno ha resistito al ricorso; è stato disposto l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere motivi specifici e intelligibili; la mancanza di adeguata specificazione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti processuali su cui fonda le censure, non bastando richiami generici.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se la questione risulta comunque esaminata, anche implicitamente, nella ratio decidendi della decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure devono essere ricondotte correttamente al vizio dedotto e devono comunque confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'ammissibilità dell'appello è inammissibile se non trascrive o indica in modo puntuale il contenuto dell'atto di appello rilevante ai fini del controllo richiesto.
  • Il requisito di specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. va apprezzato in relazione alla concreta articolazione delle censure: il ricorrente deve spiegare quali parti della decisione siano contestate e con quali argomenti, senza affidarsi a richiami generici ad atti processuali.
  • La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile quando la questione risulta comunque assorbita o valutata nella ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura di cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione di merito; se attacca un profilo diverso o solo apparente, il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione è soggetto a un rigoroso onere di autosufficienza: il richiamo a documenti o atti non è sufficiente se non accompagnato dalla loro precisa localizzazione e dal loro contenuto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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