Cassazione Civile, Ordinanza n. 36157/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, emesso nei confronti di una contribuente sulla base del redditometro, poiché l'Ufficio riteneva incompatibile il reddito dichiarato con il possesso di tre immobili e tre autovetture. In primo grado il ricorso era stato respinto e la CTR aveva poi rigettato l'appello, affermando che nell'atto di gravame non vi fossero censure specifiche contro la decisione di primo grado e che, in discussione, non fossero stati dedotti validi motivi; aveva inoltre ritenuto inammissibile, perché non proposta con appello incidentale, l'eccezione dell'Ufficio sulla tardività del ricorso originario. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa motivazione della sentenza di appello, sostenendo di avere riprodotto tutti i motivi del primo grado e di aver fatto riferimento alla sentenza impugnata; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la vendita nel 2007 di un immobile di sua proprietà. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la statuizione della CTR secondo cui l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo doveva essere fatta valere con appello incidentale, deducendo la violazione delle norme sul processo tributario e sostenendo che si trattasse di eccezione riproponibile e comunque rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché nel contenzioso tributario la legittimazione passiva spetta soltanto all'Agenzia delle Entrate. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale della contribuente, ritenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la specificità dei motivi di appello: nel processo tributario la riproposizione delle ragioni già poste a base del ricorso introduttivo può soddisfare l'onere di specificità di cui all'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in quanto l'appello ha natura devolutiva piena e non è limitato al controllo di vizi specifici. Il secondo motivo è stato assorbito. È stato inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, perché la CTR aveva errato nel non esaminare l'eccezione di tardività del ricorso originario solo per difetto di appello incidentale: quando una questione di rito sia stata comunque già trattata o disattesa dal primo giudice, la parte soccombente su quel punto deve proporre appello incidentale per ottenerne il riesame; tuttavia, nel caso concreto, la riproposizione della questione nelle controdeduzioni era idonea a devolvere la doglianza e la CTR avrebbe dovuto esaminarla. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione, che dovrà riesaminare le questioni accolte seguendo l'ordine logico e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omessa motivazione; omesso esame di un fatto decisivo
è richiamato come parametro formale dei motivi del ricorso principale, ma la Corte osserva che la doglianza, pur impropriamente ricondotta al n. 5, introduce in realtà una questione processuale sulla specificità dei motivi di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e falsa applicazione dell'art. 54 d.lgs. n. 546/1992
è il parametro invocato per il ricorso incidentale dell'Agenzia a censura della statuizione della CTR sulla necessità dell'appello incidentale.
motivi specifici dell'appello
nel processo tributario l'onere di specificità può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già svolte contro l'atto impugnato, perché l'appello ha carattere devolutivo pieno.
è richiamato nella censura dell'Agenzia come norma falsamente applicata dalla CTR in tema di devoluzione in appello delle eccezioni.
è richiamato nella censura dell'Agenzia a sostegno della riproposizione in appello delle eccezioni non esaminate o disattese in primo grado.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999
trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze
determina, nel contenzioso tributario, la legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1 gennaio 2001.
art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000
indicato quale fonte dell'inizio dell'operatività delle Agenzie fiscali dal 1 gennaio 2001.
è richiamato per affermare l'ordine logico di esame delle questioni pregiudiziali di rito rispetto al merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha natura devolutiva piena: la riproposizione delle ragioni già dedotte contro l'atto impositivo può integrare il requisito dei motivi specifici richiesti dall'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, senza necessità di una critica formalmente più articolata se dall'atto emergono chiaramente le doglianze contro la decisione di primo grado.
- La questione della legittimazione passiva nei giudizi tributari va verificata alla luce del trasferimento di rapporti, poteri e competenze dal Ministero alle Agenzie fiscali: per gli atti impositivi successivi all'operatività delle Agenzie, il soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate.
- Se il primo giudice ha espressamente o implicitamente disatteso una questione pregiudiziale di rito, la parte che vi è risultata soccombente deve proporre appello incidentale per ottenerne il riesame; la mera riproposizione della questione non è sufficiente quando la decisione di primo grado abbia già inciso su di essa.
- Nel contenzioso tributario la distinzione tra appello incidentale e riproposizione delle difese è meno rigida rispetto al processo civile, e l'atto va riqualificato secondo il principio di conservazione e di idoneità al raggiungimento dello scopo quando il contenuto sostanziale consenta di devolvere la questione al giudice del gravame.
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