Cassazione Penale, Ordinanza n. 20750/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna e il riconoscimento della recidiva sono rimasti fermi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto, furto aggravato e danneggiamento, con contestuale riconoscimento della recidiva reiterata e specifica. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., il travisamento della prova e la mancanza delle condizioni di procedibilità, ma la censura è stata ritenuta meramente assertiva e priva di una concreta disarticolazione del ragionamento decisorio, oltre a trascurare che i delitti contestati erano procedibili d'ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato, sempre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., la illegittimità del giudizio sulla recidiva, ma la doglianza è stata ritenuta generica perché riproduttiva di questioni già esaminate e disattese in appello; la Corte territoriale aveva infatti motivato sulla continuità delinquenziale e sulla commissione di un reato della stessa indole rispetto a precedenti condanne.
Norme richiamate
Richiamato quale base del delitto di furto oggetto di conferma in sentenza.
Richiamato quale circostanza aggravante del furto contestato e confermato.
Richiamato quale delitto di danneggiamento contestato e confermato.
Richiamato per il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, ritenuta adeguatamente motivata in appello.
Richiamato come norma processuale sulla base dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state reputate generiche e inidonee a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a un dissenso generico rispetto alla valutazione di merito, senza indicare specifiche fratture logiche o decisive del ragionamento del giudice di appello, è inammissibile.
- La censura sul travisamento della prova deve individuare con precisione l'errore percettivo o il dato probatorio decisivo trascurato; una formulazione meramente assertiva non è sufficiente.
- Le doglianze sulla procedibilità sono infondate quando i reati contestati sono procedibili d'ufficio; il ricorrente deve confrontarsi con tale dato normativo.
- La contestazione della recidiva non può risolversi nella riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi, specie quando la Corte di merito abbia offerto una motivazione specifica sulla continuità delinquenziale e sulla omogeneità dei fatti di reato.
- In presenza di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende segue come conseguenza processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →