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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 774/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello di condanne per estorsione aggravata (art. 629 c.p.) e vari reati connessi (usura, tentata estorsione), deducendo essenzialmente: 1) vizio nella valutazione della prova e dell'attendibilità delle persone offese (personae offese e testimonianze rese ai sensi dell'art.197-bis c.p.p.); 2) errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che le condotte dovevano essere ricondotte all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e non all'estorsione, atteso che gli agenti avrebbero agito per recuperare un credito o su mandato; 3) illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis) sulla base di riferimenti a soggetti 'calabresi' e a modalità intimidatorie; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata applicazione della riduzione per lieve entita' richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023; 5) censure sulla dosimetria della pena e sulla valutazione della recidiva. I ricorrenti contestavano inoltre la mancata considerazione di riscontri esterni a sostegno delle dichiarazioni delle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tutti e tre i ricorrenti. Motivazioni principali: a) la valutazione dell'attendibilita' delle persone offese e' questione di merito e la Corte di appello ha fornito motivazione congrua, indicando riscontri probatori (intercettazioni, ammissioni di pagamenti, ritrovamenti documentali) che giustificano la fiducia nelle dichiarazioni; b) la questione di derubricazione in art.393 c.p. era gia' stata esaminata e decisa in appello: in cassazione non puo' essere riproposta quando la Corte d'appello si e' gia' pronunciata compiutamente (inammissibilita' ai sensi dell'art.606 c.p.p.); c) la qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso e' stata ritenuta supportata dalle modalita' intimidatorie e dalla rappresentazione fatta alla vittima (non e' necessario l'accertamento di un'associazione mafiosa formale se la condotta evoca la forza intimidatrice tipica); d) il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicita'; e) la richiesta di applicare la diminuzione per lieve entita' ai sensi della pronuncia costituzionale non e' dedotta in appello e pertanto non puo' essere sollevata per la prima volta in cassazione. Inoltre, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la Corte ha condannato la parte privata che ha proposto i ricorsi al pagamento delle spese e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende; sono state disposte altresi' rifusioni di spese a carico di taluni ricorrenti (con specifiche condanne disposte nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Ricostruzione della Corte: configurata l'estorsione quando l'azione e' posta in essere con minacce/violenza non giustificabili da una pretesa giuridicamente azionabile; distingue dall'art.393 per l'elemento psicologico (intento di conseguire un profitto proprio o mediante intimidazione).

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    Rilevanza dell'elemento soggettivo: la fattispecie puo' operare se il soggetto agisce per tutelare un diritto effettivamente giudizialmente azionabile; se il terzo persegua un interesse proprio o un compenso, la condotta puo' configurare estorsione.

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante del metodo mafioso)

    Non e' necessario dimostrare formalmente l'appartenenza associativa; e' sufficiente che violenza o minaccia evochino nella vittima la forza intimidatrice tipica del vincolo mafioso e la funzione di assoggettamento/controllo del territorio.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Le regole della prova dichiarativa di cui all'art.192 c.p.p. comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono costituire base esclusiva per la condanna purché il giudice motivi in modo penetrante sulla credibilita' soggettiva e l'attendibilita' intrinseca.

  • art. 197-bis cod. proc. pen. (testimonianza assistita)

    Dichiarazioni rese ai sensi dell'art.197-bis richiedono attento esame; pero' la possibile suggestivita' o il fatto che la testimonianza sia stata assistita non comportano di per se' inutilizzabilita' laddove non compromettano l'intero materiale probatorio.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche e' valutazione di merito; il giudice che le nega deve indicare plausibili ragioni del rigetto ma la decisione difficilmente e' sindacabile in cassazione se motivata.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 3

    Limite di ammissibilita' del ricorso per cassazione: non e' possibile riproporre in cassazione questioni gia' decise in appello quando la Corte d'appello si sia gia' pronunciata in modo esaustivo; tale deduzione rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e sanzioni)

    Consente alla Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, di condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ove sussistano profili di colpa nella proposizione, di comminare somme alla Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 120 del 2023

    dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 629 nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena fino a un terzo per i casi di lieve entita'

    Ha introdotto parametro di riduzione per l'estorsione di lieve entita' (e/o per mezzi, modalità, circostanze) ma la sua applicazione richiede che la questione sia stata tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio; non puo' essere invocata per la prima volta in cassazione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 29541 del 16/07/2020

    Giurisprudenza di legittimita' che chiarisce la distinzione tra art.393 e 629: fondamentale e' l'elemento intenzionale del terzo interveniente (se agisce solo per conto del creditore o anche per proprio profitto).

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilita' delle persone offese e' tipicamente di merito: la loro testimonianza puo' da sola reggere una condanna se il giudice fornisce motivazione specifica e indica riscontri probatori utili.
  • La derubricazione dell'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393 c.p.) dipende dall'elemento soggettivo: se il terzo agisce per un interesse proprio o per un compenso, e' probabile la configurazione di estorsione; se agisce esclusivamente per il creditore, puo' valere art.393.
  • L'aggravante del metodo mafioso (art.416-bis) non richiede sempre l'accertamento formale di un'associazione mafiosa: e' sufficiente che la condotta evochi nella vittima la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso.
  • Questioni gia' esaminate e decise in appello non possono essere riproposte in cassazione se la Corte d'appello ha dato risposta esaustiva: cio' puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso per cassazione.
  • La pronuncia della Corte Costituzionale che introduce una possibile diminuzione per lieve entita' deve essere sollevata tempestivamente nei gradi di merito; non puo' essere invocata per la prima volta in Cassazione.
  • Le dichiarazioni rese con assistenza ai sensi dell'art.197-bis non sono automaticamente inutilizzabili: la loro attendibilita' deve essere valutata caso per caso e il divieto di domande suggestive non determina di per se' nullita' della deposizione.
  • La concessione o negazione delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva sono valutazioni di fatto e richiedono motivazione plausibile; in assenza di manifesta illogicita' non sono sindacabili in Cassazione.

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