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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8185 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato l’avviso di accertamento TARSU per denuncia infedele delle superfici di un immobile, rilevate dalla polizia municipale, con recupero della maggiore imposta e applicazione delle sanzioni. Con il primo motivo deduceva l’inammissibilità dell’appello della società, perché avrebbe riproposto le argomentazioni di primo grado senza specifiche censure. Con il secondo sosteneva che l’avviso indicava gli elementi necessari — locali e aree, destinazioni, superfici, periodi, imponibili, tariffe e delibera — e che la motivazione della sentenza regionale era insufficiente e contraddittoria. Con il terzo contestava che fosse stata richiesta una motivazione su riduzioni o agevolazioni mai domandate. Con il quarto sosteneva che spettasse alla contribuente provare la produzione di rifiuti speciali o l’inidoneità delle superfici a produrre rifiuti, nonché identificare e delimitare le aree interessate. La società, con ricorso incidentale, chiedeva l’applicazione di una tariffa unica riferita alla categoria prevalente, senza tariffe distinte per le diverse destinazioni interne.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: nel processo tributario l’appello può consistere anche nella riproposizione delle argomentazioni di primo grado, perché devolve nuovamente al giudice superiore i punti della controversia contestati; il motivo era inoltre carente di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto dell’appello. Ha accolto il secondo e il quarto motivo: la motivazione della sentenza regionale era apodittica rispetto al testo dell’avviso, dal quale risultavano luogo, categorie delle aree, superfici accertate, tariffe e periodi. Inoltre, l’esclusione dalla TARSU di aree destinate alla produzione di rifiuti speciali o non idonee a produrre rifiuti richiede che il contribuente le delimiti adeguatamente e documenti le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione assorbita dalla sentenza impugnata, nella quale la società era risultata totalmente vittoriosa. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso definitivamente la legittimità dell’accertamento né le somme dovute: l’esame di merito è stato rimesso al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    nel processo tributario, è legittima, e assolve l'onere di specificità imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni dalle quali sia stata sostenuta la tesi sottoposta al giudice di primo grado.

    L’appello tributario non è limitato alla formulazione di censure nuove o analiticamente autonome: la riproposizione delle argomentazioni già svolte può soddisfare l’onere di specificità e devolvere al giudice superiore i punti della decisione contestati.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71

    Tale norma, nel testo che rileva in causa (prima cioè della abrogazione conseguente alla L. n. 296 del 2006), prevede che gli avvisi di accertamento devono contenere "gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità". Ancora, more solito, prevede che gli atti "devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati".

    L’avviso deve riportare gli elementi identificativi e impositivi prescritti e rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’accertamento. La motivazione va valutata sul contenuto effettivo dell’atto; nel caso concreto la Corte ha censurato la valutazione regionale perché non considerava le informazioni risultanti dal testo dell’avviso.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Difatti, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    La TARSU ha come presupposto l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, indipendentemente dall’uso. Per sottrarre specifiche superfici alla tassazione occorre quindi dimostrare che ricorrono le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione.

  • Codice civile, art. 2697

    Per cui l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; e il relativo onere della prova incombe al contribuente.

    Spetta al contribuente che invoca l’esclusione o l’esenzione individuare e delimitare le superfici interessate e produrre documentazione idonea a dimostrare i relativi presupposti; non basta contestare genericamente la superficie tassata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle argomentazioni già formulate in primo grado può essere sufficiente a devolvere la controversia al giudice di secondo grado, purché siano riconoscibili i punti della decisione che si intendono rimettere in discussione.
  • La sufficienza della motivazione di un avviso va verificata considerando concretamente tutte le informazioni contenute nell’atto: se vi sono indicati superfici, destinazioni, periodi e tariffe, non è sufficiente affermare in modo apodittico che l’atto impedisce la difesa.
  • Chi invoca l’esclusione dalla TARSU di aree che producono rifiuti speciali o che sono inidonee a produrre rifiuti deve identificare e delimitare le superfici e documentare i presupposti dell’esclusione o dell’esenzione.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito applicando i principi indicati dalla Corte.

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