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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10363 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di classamento emesso dopo la denuncia DOCFA relativa all’immobile censito al foglio 1, particella 185, con cui l’Ufficio aveva attribuito una rendita catastale di 34.280 euro. In primo grado aveva ottenuto l’annullamento dell’avviso per carenza di motivazione; la CTR aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittimo il classamento e osservando che la società non aveva fornito elementi concreti per contestare i dati dell’Ufficio. In Cassazione la società ha proposto due motivi: il primo per violazione degli obblighi di motivazione degli atti amministrativi e per vizi motivazionali, sostenendo che l’avviso non consentisse di ricostruire i criteri adottati; il secondo per violazione dell’art. 2697 c.c. e vizi motivazionali, lamentando che la CTR non avesse considerato le prove della società e avesse trasferito su di essa l’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: la società non aveva indicato in modo specifico le affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con le norme invocate e le sue censure chiedevano, in sostanza, una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La valutazione della CTR era logicamente motivata: l’immobile era una struttura alberghiera dotata degli spazi e locali necessari e di corte pertinenziale, e risultava valutato negli anni 1988-1989 in 700.000 lire al metro quadrato; la società non aveva offerto dati sostanziali idonei a smentire quelli dell’Ufficio. Anche il secondo motivo è stato rigettato: la ricorrente aveva menzionato genericamente documentate argomentazioni ed elementi probatori, senza identificarli, trascriverli o fornire indicazioni per reperirli negli atti. È dunque rimasta ferma la decisione della CTR che aveva dichiarato legittimo e fondato l’avviso. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia del Territorio 3.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

    Il motivo di violazione di legge in Cassazione deve individuare con precisione le statuizioni giuridiche della sentenza impugnata che si assumono erronee e spiegare il contrasto con la norma; una censura generica è inammissibile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c. , n. 5, può investire il risultato dell'accertamento dei fatti e della loro valutazione, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, soltanto nei limiti del controllo del processo logico seguito da quel giudice per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento.

    Il controllo di legittimità sui vizi motivazionali non consente di sostituire una diversa valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: riguarda la coerenza del percorso logico e l’eventuale presenza di errori giuridici o di ragionamento.

  • Art. 116 c.p.c.

    In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell'art. 116 c.p.c. , rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l'unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l'esito del procedimento accertativo e valutativo seguito.

    Il giudice di merito seleziona e valuta autonomamente le prove; in Cassazione non basta sostenere che avrebbe dovuto attribuire loro un peso diverso, purché la valutazione sia adeguatamente motivata.

  • Art. 2697 c.c.

    La censura relativa all’onere della prova non può fondarsi su una contestazione astratta: nel caso concreto la società non aveva indicato specificamente le prove che la CTR avrebbe trascurato né il loro contenuto, e quindi non aveva dimostrato la dedotta inversione dell’onere probatorio.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche: occorre individuare la statuizione impugnata, la norma violata e il modo in cui la decisione se ne discosta. Richiami generici a documenti o argomenti non sono sufficienti.
  • La valutazione delle prove e dei fatti spetta al giudice di merito. La Cassazione non è un terzo grado per rivalutare il materiale istruttorio, salvo che siano denunciati e dimostrati un errore giuridico o un percorso motivazionale illogico o inadeguato.
  • Chi afferma che il giudice abbia ignorato prove deve indicarle concretamente e fornire le informazioni necessarie per reperirle e valutarle nel fascicolo; la loro mera menzione non soddisfa l’onere di specificità.
  • Quando la contestazione di un classamento si limita a denunciare la carenza di motivazione, ma il giudice di merito ritiene che gli elementi dell’atto siano comprensibili e che il contribuente non abbia prodotto dati concreti contrari, tale accertamento di fatto non è normalmente riesaminabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

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