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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29065/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per reati di truffa aggravata ai danni di contributi agricoli e falso, dichiarando nel contempo estinto per prescrizione uno dei capi. Con l'unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 649 c.p.p., oltre a erroneità e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il ne bis in idem. Secondo la difesa, i fatti oggetto del nuovo processo coincidevano con quelli già decisi con sentenza irrevocabile della stessa Corte di appello, che aveva condannato per tentata truffa e falso relativi alle medesime domande di pagamento presentate quale legale rappresentante di una società in due distinte campagne. La tesi difensiva era che non potesse esservi un secondo giudizio per la corrispondente fattispecie consumata quando il primo giudicato riguardava la forma tentata del medesimo fatto storico; in subordine, si chiedeva la rimozione del giudicato preesistente e la sua sostituzione con quello formatosi nel presente procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte di appello secondo cui non ricorreva l'identità del fatto ai fini dell'art. 649 c.p.p., perché il precedente giudizio aveva riguardato una tentata truffa, quindi una fattispecie senza verificazione dell'evento tipico, mentre nel presente processo si era verificata l'effettiva erogazione dei contributi indebiti, con perfezionamento del reato e diverso fatto storico sotto il profilo di condotta, evento e nesso causale. Ha inoltre escluso che potesse essere esaminata in sede di legittimità la questione relativa all'eventuale pluralità di titoli di condanna incompatibili, osservando che essa attiene alla fase esecutiva e va fatta valere davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 669 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione per la contestazione unificata dei reati; dalla sentenza non emergono ulteriori sviluppi interpretativi specifici.

  • art. 640-bis c.p.

    La Corte lo considera nella distinzione tra fattispecie tentata e consumata, rilevando che la verificazione dell'evento tipico segna la diversità del fatto rispetto al precedente giudicato.

  • art. 649 c.p.p.

    La preclusione del ne bis in idem opera solo quando vi sia piena identità storico-naturalistica del fatto, da verificare su condotta, nesso causale ed evento; non basta la mera identità della condotta o il diverso grado di realizzazione del reato.

  • art. 669 c.p.p.

    Indicato come sede propria per far valere l'eventuale incompatibilità tra titoli di condanna o giudicati, attraverso l'incidente di esecuzione.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale che impone una nozione di fatto in chiave storico-naturalistica, senza ridurla alla sola azione od omissione dell'agente.

Massime di principio

  • Ai fini del divieto di un secondo giudizio, l'idem factum va accertato in senso storico-naturalistico, con riferimento congiunto a condotta, nesso causale ed evento: la sola identità della condotta non basta a fondare la preclusione.
  • La differenza tra tentativo e consumazione può escludere il ne bis in idem quando il secondo procedimento riguarda la successiva verificazione dell'evento tipico e dunque un fatto storicamente diverso dal primo giudicato.
  • L'eventuale coesistenza di più titoli esecutivi o giudicati incompatibili non va dedotta nel giudizio di cognizione di legittimità, ma fatta valere nel procedimento esecutivo davanti al giudice competente.
  • Quando il ricorso si risolva in una censura manifestamente infondata sulla preclusione processuale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in presenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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