Cassazione Penale, Sentenza n. 21248/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revisione della sentenza di condanna irrevocabile del 13/12/2006 per bancarotta fraudolenta impropria, sostenendo che nuove risultanze (assoluzioni pronunciate in successivi procedimenti penali e elementi del procedimento civile sul fallimento della Villaggio Euromare s.p.a.) avrebbero smentito le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tullio Cannella e dimostrato l'estraneità di Graviano alle distrazioni contestate. La censura denunciava altresì carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le prove indicate non siano "prove nuove rilevanti" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., ma una mera rivalutazione del compendio probatorio già esaminato in sede di merito (in particolare delle propalazioni del collaborante Cannella). La Corte ha richiamato la necessità di enucleare elementi probatori di novità e di dimostrarne la capacità, unitariamente considerata, di demolire la motivazione della sentenza irrevocabile. È stata pronunciata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende pari a 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che per essere ammissibile la revisione occorrono prove nuove rilevanti: prove sopravvenute, scoperte successivamente o non acquisite/neanche implicitamente valutate nel giudizio precedente. Non sono sufficienti mere rivalutazioni del compendio probatorio già esaminato; le nuove prove devono, unitariamente, risultare tali da mettere in discussione il nucleo motivazionale della sentenza irrevocabile.
Applicata per la condanna alle spese e per il versamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
art. 110 cod. pen.; r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fall.), artt. 216, 219, 223
Normativa richiamata per definire la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione: il ricorso riguarda una condanna fondata, fra l'altro, sull'alienazione simulata di immobili effettuata da terzi su indicazione dei correi.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 624/2002 - Pisano e altre pronunce richiamate)
Richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui la comparazione tra prove nuove e pregresse deve essere globale e unitaria e la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiede un vaglio congiunto della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva; il ricorrente deve specificare come le nuove acquisizioni confutino concretamente tali dichiarazioni.
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione della revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p. è necessario indicare prove realmente nuove e rilevanti (sopravvenute, scoperte dopo, o non valutate nel giudizio precedente) e spiegare puntualmente la loro incidenza sul risultato processuale; non è sufficiente chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato.
- Le sentenze civili, di per sé, difficilmente costituiscono motivo di revisione penale ai sensi dell'art. 630, lett. a): l'inconciliabilità rilevante richiede casi particolari collegati a sentenze penali irrevocabili; il semplice contrasto fra decisioni civile e penale non determina automaticamente l'ammissibilità.
- Quando si contesta l'attendibilità di un collaboratore di giustizia occorre enucleare elementi di novità che dimostrino l'inattendibilità intrinseca o estrinseca delle sue propalazioni e mostrare come tali elementi, valutati unitariamente, possano determinare il proscioglimento del condannato.
- Le istanze di revisione non devono limitarsi a deduzioni generiche o a richieste di riesame: è necessario un supporto argomentativo preciso che individui le parti della motivazione originaria colpite dalle nuove prove e il relativo effetto sul decisum.
- Ricorsi manifestamente infondati o meramente riconsiderativi espongono il ricorrente al rischio di condanna alle spese e all'applicazione delle ammende previste dall'ordinamento processuale.
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