Cassazione Penale, Sentenza n. 22916/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tourè impugnava la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto per i reati di cui agli artt. 474, secondo comma (capo A) e 648, comma secondo, c.p. (capo B) commessi in data 11/08/2014. I motivi di ricorso denunciavano: (i) insufficiente e illogica motivazione della Corte territoriale nella esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sia con riferimento al reato di ricettazione attenuata (art. 648 cpv.) sia con riferimento al reato contro la pubblica fede (art. 474), senza valutare concretamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.; (ii) insufficiente motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con mancata e contraddittoria pronuncia di merito in appello nonostante censura in atti.
La decisione
La Cassazione ha accolto i motivi di ricorso ritenendoli fondati. Ha rilevato che la Corte territoriale ha motivato in modo carente l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., non tenendo conto dell'ipotesi lieve della ricettazione attenuata e senza valutare la gravità concreta della condotta secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; ha altresì constatato l'assenza di motivazione sul punto relativo alla sospensione condizionale della pena in secondo grado. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio in cui dovranno essere riesaminate l'applicabilità dell'art. 131-bis e la meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale. La Corte ha inoltre verificato che i reati non risultano prescritti alla data del giudizio e ha indicato le scadenze presuntive della prescrizione (capo A: 26/09/2023; capo B: 24/01/2024), ove non intervengano ulteriori cause di sospensione.
Norme richiamate
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che la sua applicabilità va valutata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e può essere esperita anche per reati come la ricettazione attenuata quando ricorrano i presupposti concreti
Fornisce i criteri per la valutazione della gravità del fatto e per la determinazione della pena; la valutazione della tenuità richiede riferimento ad alcuni di questi parametri e la motivazione deve indicare quelli ritenuti rilevanti
Delitto di ricettazione nella forma attenuata; la Corte ricorda che, essendo prevista l'ipotesi lieve con minimo assoluto, non è esclusa a priori l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
Reati contro la pubblica fede (es. messa in circolazione di prodotti con marchi contraffatti); la sola tutela del bene giuridico non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis senza valutazione concreta della gravità
Limiti di motivazione per la cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) come modificato
Predisposizione del contraddittorio scritto nel procedimento di Cassazione durante il periodo di vigenza delle norme emergenziali; procedimento trattato con contraddittorio scritto
Corte Cost. n. 156/2020 (giurisprudenza costituzionale)
Ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis è applicabile anche al reato di ricettazione attenuata (art. 648 cpv.) e a reati senza minimo edittale di pena detentiva, principio richiamato dalla Corte di legittimità
Sez. 3, n. 15782 del 23/02/2018 (Farese) e Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 (Deplano)
Giurisprudenza della Cassazione che afferma che la natura del bene giuridico non esclude automaticamente l'art. 131-bis e che per l'accertamento della tenuità non è necessario esaminare tutti gli elementi dell'art. 133, bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti
Massime di principio
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) va valutata concretamente caso per caso con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è esclusa a priori per specifiche fattispecie o per la tutela di determinati beni giuridici
- Per i reati con ipotesi lieve o con minimo edittale contenuto (es. ricettazione attenuata) il giudice deve considerare l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità e motivare le ragioni del diniego in modo specifico
- La motivazione della decisione deve indicare i criteri ritenuti rilevanti nella valutazione della tenuità; non è necessario elencarli tutti, ma è indispensabile un giudizio concreto e non meramente categoriale
- Il mancato o contraddittorio esame di richieste specifiche (es. sospensione condizionale della pena) in grado di appello costituisce vizio di motivazione e può determinare l'annullamento con rinvio
- Prima di dichiarare la non punibilità o di non concedere benefici, il giudice di merito deve valutare anche l'effetto di eventuali interruzioni o sospensioni dei termini processuali ai fini della prescrizione
- In caso di annullamento per carenza motivazionale, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare sia la possibilità di applicazione dell'art. 131-bis sia la meritevolezza dei benefici (es. sospensione condizionale), pronunciando espressamente e motivatamente
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