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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26882/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato in appello per fatti qualificati come rapina consumata. Nel ricorso per cassazione l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti: secondo il ricorrente, non si sarebbe trattato di rapina consumata ma di una forma diversa, presumibilmente tentata o comunque non consumata. La censura era però sostanzialmente ripetitiva rispetto a quanto già esaminato dalla Corte d'appello, che aveva spiegato come l'imputato avesse già sottratto il cellulare della vittima prima dell'intervento di un carabiniere e come solo successivamente avesse rivolto violenza contro quest'ultimo. La Suprema Corte ha ritenuto che il temporaneo impossessamento del bene fosse sufficiente a integrare la consumazione del reato di rapina.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo era meramente reiterativo e non si confrontava in modo efficace con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva già chiarito che l'imputato si era impossessato del cellulare della vittima prima di usare violenza contro il carabiniere intervenuto. Ha quindi ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come rapina consumata ai sensi dell'art. 628 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    L'avvenuto impossessamento, anche solo temporaneo, del bene sottratto è sufficiente a integrare la consumazione della rapina.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata quale parametro per valutare i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La rapina si considera consumata quando l'agente abbia già conseguito, anche solo per un tempo limitato, il possesso del bene sottratto, non essendo necessario un definitivo consolidamento dell'appropriazione.
  • Il successivo impiego di violenza o minaccia, anche nei confronti di un intervenuto terzo, non esclude la consumazione se l'impossessamento del bene è già avvenuto prima di tale condotta.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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