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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03862/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA richiesto per l'anno d'imposta 2017 da una società in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese prima dell'introduzione del giudizio di merito. Il liquidatore aveva presentato il modello IVA e chiesto il rimborso prima della cancellazione; avverso il diniego era stato proposto ricorso in primo grado. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che l'atto di gravame fosse stato notificato a soggetto errato, cioè alla società estinta, e non ai soci della società cancellata, che sarebbero stati i soli legittimati a stare in giudizio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, sostenendo che la società era parte del giudizio già in primo grado, perché il liquidatore aveva agito in sua rappresentanza e quindi l'appello era stato correttamente notificato alla società; ha inoltre sostenuto che non era applicabile il principio invocato dalla CTR sul caso di estinzione sopravvenuta nel corso del giudizio. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 331 c.p.c., lamentando che, anche a voler ritenere irregolare la notifica all'ente, il giudice d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio invece di dichiarare l'inammissibilità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che il rimborso fosse stato chiesto dalla società, tramite il liquidatore, prima della cancellazione e della conseguente estinzione; che il liquidatore, ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società anche dopo l'estinzione; e che la sua qualificazione come liquidatore pro tempore e destinatario dell'atto impugnato era sufficiente a considerare l'impugnazione proposta anche in rappresentanza della società estinta. La CTR ha quindi errato nel dichiarare inammissibile l'appello per mancata evocazione dei soci: in presenza di litisconsorzio processuale, l'omessa notifica a tutte le parti non comporta inammissibilità, ma impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiede che l'appello contenga l'indicazione delle parti nei cui confronti è proposto; la sua violazione, nel caso di litisconsorzio processuale, non determina automaticamente inammissibilità se la parte pretermessa è comunque evincibile o se occorre solo integrazione del contraddittorio.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 175

    ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    Il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale; la richiesta di rimborso presentata prima della cancellazione resta imputabile alla società.

  • art. 331 c.p.c.

    In caso di cause inscindibili o di litisconsorzio processuale, l'omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti impone l'integrazione del contraddittorio, non l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del vizio processuale denunciato nel secondo motivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il liquidatore di una società estinta ha presentato l'istanza o l'atto genetico del credito prima della cancellazione, l'impugnazione del diniego può essere ricondotta anche alla società, poiché il liquidatore conserva la rappresentanza processuale dell'ente nei limiti previsti dalla legge.
  • L'errata o incompleta individuazione delle parti appellate in presenza di litisconsorzio processuale non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello: il giudice deve verificare se sia necessaria l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
  • La qualifica spesa in atti come 'liquidatore pro tempore' e il riferimento al destinatario dell'atto impugnato possono essere sufficienti, se contestualizzati, per interpretare l'impugnazione come proposta anche nell'interesse della società estinta.
  • Quando la doglianza investe la validità della notificazione o l'individuazione delle parti nel giudizio di appello, la sanzione dell'inammissibilità va applicata con criterio restrittivo, privilegiando ove possibile il rimedio della integrazione del contraddittorio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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