Cassazione Civile, Ordinanza n. 22137/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società di ingegneria aveva agito davanti al Tribunale di Lucca chiedendo di accertare la natura contrattuale del rapporto con il comune e di condannare l'ente al pagamento di euro 380.456,25, oltre accessori, per onorari relativi a maggiori attività di progettazione svolte nell'ambito di una procedura di affidamento di appalto integrato per il restauro di un complesso pubblico. La vicenda originava da una gara bandita dal comune nel 2010, aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese che aveva indicato, in offerta, un'associazione temporanea di professionisti con la società ricorrente quale mandataria per la progettazione. Dopo l'aggiudicazione e la stipula del contratto d'appalto nel 2013, era stato sottoscritto anche un disciplinare di incarico professionale tra la consortile subentrata al RTI e la società attrice. Il Tribunale di Lucca aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo che la controversia riguardasse un contratto pubblico di appalto di lavori/servizi di rilevanza comunitaria, e aveva anche ravvisato responsabilità processuale aggravata. Con il regolamento di competenza la società ricorrente censurava la declinatoria, deducendo violazione dell'art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 168/2003: sosteneva che il rapporto con la controparte fosse quello di affidatario/subappaltatore o comunque di terzo esterno all'appalto, e che i negozi tra appaltatore e subappaltatore restassero fuori dalla competenza della sezione specializzata; il comune resisteva eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza ex art. 366 c.p.c. e la sua infondatezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza ma lo ha respinto. Ha osservato che il ricorso era formulato in modo contraddittorio, alternando la tesi di un rapporto contrattuale diretto con il comune a quella di un rapporto con l'appaltatore assimilabile al subappalto, in violazione del requisito di chiara esposizione dei fatti essenziali e dei motivi ex art. 366 n. 3 c.p.c. Tuttavia, ha anche precisato che, comunque, la domanda introdotta mirava all'accertamento e al pagamento di compensi connessi all'esecuzione di un contratto di appalto pubblico di rilevanza comunitaria, sicché la competenza apparteneva al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 168/2003. È stata quindi confermata la declinatoria di competenza del Tribunale di Lucca e la ricorrente è rimasta soccombente nel regolamento.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 168/2003
Attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria quando vi partecipi una società rientrante nel perimetro normativo o un raggruppamento/consorzio cui il contratto sia affidato; la Corte vi ricomprende anche la domanda di pagamento collegata all'esecuzione dell'appalto.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti essenziali alla illustrazione dei motivi; una narrazione contraddittoria e non univoca dei presupposti fattuali e giuridici può integrare un vizio di ammissibilità.
È richiamato per affermare l'ammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza quando la declinatoria comporti la trasmissione della causa a un giudice appartenente a un diverso ufficio giudiziario.
art. 28 d.lgs. 163/2006
È richiamato per individuare la soglia di rilevanza comunitaria dell'appalto, pari ratione temporis a euro 207.000,00.
art. 53, comma 3-bis, codice dei contratti pubblici
È richiamato nel racconto fattuale come base del pagamento diretto al progettista o ai progettisti indicati o associati, previa approvazione del progetto esecutivo e presentazione dei documenti fiscali.
art. 7 del contratto d'appalto
È menzionato nel fatto storico come clausola che prevedeva il pagamento diretto all'appaltatore, in contrasto con la disciplina richiamata nel disciplinare di gara.
Massime di principio
- Ai fini della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, verificando se la domanda sia comunque fondata su un contratto pubblico di appalto di rilevanza comunitaria.
- Quando la controversia riguarda compensi o pretese economiche che trovano titolo nell'esecuzione di un appalto pubblico comunitario, la competenza della sezione specializzata può sussistere anche se il creditore allega, in via alternativa, un rapporto contrattuale diretto con l'amministrazione o un rapporto con l'appaltatore riconducibile all'appalto.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e coerente i fatti essenziali e la specifica ragione di censura: la contraddittorietà della ricostruzione del rapporto giuridico posto a base della domanda può rendere il motivo inidoneo a soddisfare l'art. 366 n. 3 c.p.c.
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si estende alle controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, quando la domanda sia inscindibilmente collegata all'esecuzione di tale appalto.
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