Cassazione Penale, Sentenza n. 19374/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso nei confronti del ricorrente per reati connessi al patrimonio culturale (tra cui furto e ricettazione di beni archeologici, in particolare numismatica). Il ricorrente denunciava: 1) nullità del decreto per mancata descrizione dei fatti contestati (art. 253 c.p.p.), limitandosi il provvedimento a indicare solo le norme violate, l'arco temporale e luoghi numerosi senza fumus; richiamava inoltre un'annotazione di polizia giudiziaria del 06/06/2023 non conosciuta al momento dell'esecuzione; 2) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione perché il decreto non indicava gli accertamenti da compiersi sui beni, risultando meramente esplorativo; contestava inoltre la valutazione sul fumus del reato di ricettazione, denunciando un'inversione dell'onere della prova dato che aveva prodotto cartellini di case d'asta a dimostrazione della legittima titolarità e della sua qualità di collezionista.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il decreto di sequestro conteneva una descrizione sommaria delle condotte (furto e ricettazione di beni archeologici, scavi clandestini, reimpiego economico) e richiamava specifica annotazione di polizia giudiziaria; inoltre il ricorrente era già a conoscenza degli addebiti (notifica dell'avviso di interrogatorio e successiva applicazione dell'obbligo di dimora). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile in parte e infondato in parte il gravame: il Tribunale del riesame aveva indicato le cose da sottoporre a sequestro e le esigenze probatorie (es. reperti archeologici come corpo di reato, strumenti di scavo, documentazione commerciale), escludendo una finalità meramente esplorativa; inoltre aveva richiamato elementi investigativi e captazioni a sostegno del fumus e ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente non dimostrasse la legittima provenienza e il possesso. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiama la modalità del contraddittorio scritto senza trattazione orale se non richiesta; richiamata per giustificare il rito adottato
Richiamato dal ricorrente per contestare la presunta nullità per mancata descrizione dei fatti nel decreto di perquisizione/sequestro; la Corte ha ritenuto che fosse rispettato l'obbligo di indicare una descrizione sommaria dei fatti
Articolo indicato nel decreto tra le norme violate (associazione per delinquere); la Corte ha ritenuto che il richiamo alla norma fosse accompagnato da una sommaria descrizione fattuale
Norma richiamata nel decreto come parte del panorama delittuoso relativo alla ricettazione/merce illecita
Norma sul riciclaggio/ricettazione di beni; indicata tra le fattispecie ipotizzate e valutata nell'analisi del fumus
Norma richiamata relativa al riciclaggio, considerata nel complesso indiziario
Norma richiamata concernente il reimpiego di proventi illeciti; inserita nel quadro indiziario
Citata in relazione alle ipotesi di ricettazione di monete di valore archeologico nell'ambito della misura cautelare applicata
art. 518-sexiesdecies n. 3 cod. pen.
Richiamata come riferimento normativo nella motivazione della misura cautelare personale (obbligo di dimora) per gravità indiziaria in relazione a specifiche fattispecie
Massime di principio
- Un decreto di perquisizione/sequestro deve contenere, oltre al richiamo delle norme, una descrizione fattuale anche se sommaria: la mancanza totale di elementi descrittivi può generare censura, ma un richiamo testuale a specifiche annotazioni investigative e una sommaria ricostruzione possono essere sufficienti.
- Il rimedio cautelare e la notifica di atti collegati (es. avviso di interrogatorio, applicazione di misura) possono essere valutati dal giudice come indice che l'indagato era a conoscenza degli addebiti; ciò attenua l'efficacia della censura basata sull'ignoranza delle contestazioni.
- Il sequestro probatorio non è illegittimamente 'esplorativo' se il decreto indica gli oggetti da acquisire e le concrete esigenze probatorie (esami tecnici, verifica provenienza, strumenti di scavo, documentazione commerciale).
- L'onere della prova della legittima provenienza non si rovescia automaticamente sull'indagato: tuttavia la produzione di documenti (es. cartellini di case d'asta, fatture, titoli di proprietà) va valutata in concreto e può risultare insufficiente se non comprovante la catena di provenienza o compatibile con gli elementi investigativi.
- In sede di impugnazione in Cassazione contro ordinanze di sequestro probatorio il sindacato è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali; il giudice di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento degli elementi di fatto se la motivazione del giudice di merito è coerente e completa.
- Se il ricorrente invoca la proprietà privata di beni archeologici, è essenziale produrre documentazione idonea e convincente sulla legittimità del possesso sin dalla fase di riesame; la mera esibizione di tag/campionature senza prova della provenienza può non essere sufficiente.
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