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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23559/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a ottenere una diversa valutazione del fatto e della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello, per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. I motivi dedotti, per come emergono dall'ordinanza, consistevano in censure di merito: il ricorrente contestava la valutazione delle risultanze probatorie svolta nei precedenti gradi, in particolare gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, e sosteneva che nella contestazione non fossero stati considerati i redditi da lui percepiti in proprio. La Corte rileva che tali questioni erano già state adeguatamente contestate e che, in ogni caso, i redditi percepiti superavano la soglia rilevante per l'assegno sociale; il superamento era ancora più evidente sommando ai redditi dell'imputato quelli della moglie, ritenuta non separata dall'imputato all'epoca dei fatti, circostanza ritenuta irrilevante la diversa residenza della donna in altra regione.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    La sentenza impugnata aveva condannato per indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte di cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che la censura del ricorrente attiene a una rivalutazione del materiale probatorio e della soglia reddituale rilevante per la prestazione ottenuta.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera alternativa lettura del compendio probatorio o in un diverso apprezzamento del fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito abbia già affrontato e motivato sul dato reddituale rilevante ai fini della prestazione pubblica, la doglianza che pretenda di rimettere in discussione tale accertamento integra un motivo inammissibile se non denuncia specifici vizi di legittimità.
  • Ai fini della verifica del superamento di soglie reddituali rilevanti per l'accesso a benefici pubblici, il giudice può valorizzare non solo i redditi personali dell'interessato, ma anche quelli del coniuge ove non risulti una separazione effettiva; la diversa residenza del coniuge, da sola, non è decisiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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