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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03521/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza fosse generica e non specifica, e che la motivazione dei giudici di merito fosse логicamente e giuridicamente congrua nel fondare la responsabilità dell'imputato e la pena irrogata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione di legge, lamentando sia il riconoscimento della responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che il motivo non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, risultando generico, aspecifico e non deducibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 n. 7 c.p.

    disposizioni incriminatrici poste a fondamento della condanna per furto aggravato, non oggetto di rivalutazione nel merito in cassazione.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    il ricorso è dichiarato inammissibile quando il motivo è generico o aspecifico e non si confronta adeguatamente con la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata quale base per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di doglianze generiche o astratte, prive di uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica puntualmente le ragioni del supposto errore logico o giuridico; non è sufficiente contestare in modo apodittico l'affermazione di responsabilità o il trattamento sanzionatorio.
  • Quando il motivo di ricorso è manifestamente aspecifico, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza procedere a una rivalutazione del merito.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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