Cassazione Penale, Sentenza n. 33065/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la loro responsabilità per il reato di concorso in estorsione aggravata (capo D) e aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., rideterminando le pene. Mario contestava la sua individuazione come interlocutore nelle conversazioni intercettate; Giuliano contestava il grado del suo contributo concorsuale. Entrambi contestavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per carenza di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto che le doglianze siano ricostruzioni fattuali o letture alternative delle valutazioni di merito già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d'appello. In particolare ha ritenuto legittima la valutazione probatoria sull'identificazione di Mario (uso del nome e conoscenza delle voci) e sul ruolo di Giuliano (conversazioni che mostrano la partecipazione alla pianificazione dell'estorsione). Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e sulla recidiva, tenuto conto della gravità dei fatti e dei precedenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno è stato condannato al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria per avere causato l'inammissibilità per colpa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Di conseguenza resta ferma la sentenza della Corte d'appello nei termini in cui essa era stata pronunciata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata per indicare che il procedimento si è svolto nelle forme previste dalla norma emergenziale; rilevanza procedurale ma non decisiva sulla questione di merito.
Norma richiamata per l'inammissibilità dei motivi di ricorso che non siano consentiti o privi della necessaria specificità: la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili i ricorsi.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Criterio di ammissibilità che richiede specificità dei motivi; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano fornito la specificità richiesta, trattando questioni di merito come doglianze non consentite.
Richiamato per escludere la possibilità di censurare in cassazione questioni di attenuanti non adeguatamente sviluppate in appello: atti generici non rendono ammissibile la relativa doglianza.
Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato tale articolo per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La Corte d'appello aveva escluso tale circostanza aggravante; la Cassazione non ha modificato tale valutazione (ricorsi non ammissibili a censurarla efficacemente).
Giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186)
Richiamata per motivare la possibilità di sanzionare con ammenda i ricorrenti che hanno causato l'inammissibilità per colpa; la Corte ha ritenuto l'elevato grado di colpa e ha inflitto la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere consentiti dalla legge e formulati con la specificità richiesta (artt. 581 e 591 c.p.p.); le doglianze meramente alternative o fattuali sono di regola inammissibili.
- Le valutazioni di merito dei giudici di merito (es. identificazione in intercettazioni, valutazione della partecipazione concorsuale) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la Corte di merito ha esposto ragioni logiche e congrue; per impugnarle è necessario dimostrare un travisamento o un vizio giuridico rilevante.
- Le censure generiche circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti o la recidiva non sono ammissibili se non sono state sviluppate concretamente e specificamente in sede di appello: la genericità degli atti rende la censura inammissibile.
- Proporre ricorsi in modo tale da determinarne l'inammissibilità per colpa può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; va valutato il rischio prima di presentare ricorsi infondati o generici.
- Nelle contestazioni relative alle intercettazioni è utile documentare elementi oggettivi che mettano in discussione l'identificazione (es. errori nei verbali, impossibilità materiale di riconoscimento, contraddizioni nelle trascrizioni) per tentare di superare la presunzione di correttezza della valutazione del giudice di merito.
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