Cassazione Penale, Sentenza n. 36054/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di aver ricevuto, dal aprile 2015 al settembre 2017, plurime utilità patrimoniali (somme di denaro a titolo di rimborso spese per la compagna e per viaggi di lavoro e di piacere, nonché messa a disposizione di ambulatori) dalla società Ceraver Italia S.r.l., in cambio dell'utilizzo di protesi ortopediche. L'imputazione originaria per il reato di cui all'art. 319 cod. pen. venne riqualificata in art. 318 cod. pen.; la Corte d'appello ha rideterminato la pena a 8 mesi e 20 giorni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che la competenza andava individuata nel luogo dell'ultima dazione (Nocera Inferiore, settembre 2017, con rimborsi di viaggio di 164 euro e 64 euro); 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, lamentando che sia stata applicata l'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2, senza giustificare perché non sia stata concessa la riduzione nella misura massima (2/3).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (competenza territoriale) la Corte non è entrata nel merito perché la questione era preclusa: l'eccezione di incompetenza era stata riproposta in sede di questioni preliminari dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. (d.lgs. 150/2022) senza richiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione; per effetto del comma 6 del medesimo articolo la questione non poteva più essere riproposta in appello né in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la riduzione della pena sotto il massimo previsto dall'art. 323-bis, comma 2, è congruamente motivata dalla tardività dell'offerta di restituzione del prezzo della corruzione e dalla parzialità iniziale della somma, circostanze che giustificano una riduzione inferiore ai 2/3. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma è stata applicata in fase di merito in sostituzione dell'originaria imputazione (art. 319). La Cassazione non discute la corretta qualificazione sostanziale, limitandosi a decidere sui mezzi di impugnazione proposti.
Norma relativa alla fattispecie inizialmente contestata e poi riqualificata; citata per ricostruire l'iter processuale dell'imputazione.
art. 323-bis, comma 2, cod. pen.
Prevede una attenuante specifica (riduzione della pena fino ai 2/3) per la restituzione del prezzo della corruzione; la Corte ha ritenuto legittima una riduzione inferiore al massimo a causa della tardività e della parzialità iniziale dell'offerta risarcitoria.
Disciplina i criteri per l'individuazione della competenza territoriale (tra cui l'ultimo luogo noto in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa e i criteri suppletivi). La Corte segnala che l'applicazione dell'ordine di priorità (residenza, dimora, domicilio) è rilevante, ma non ha riesaminato la questione per preclusione processuale.
art. 24-bis cod. proc. pen. (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150)
Introduce il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per le questioni di incompetenza territoriale: se l'eccezione è riproposta dopo l'entrata in vigore della norma senza richiedere il rinvio, il comma 6 opera la preclusione e la questione non può più essere riproposta in appello né in cassazione.
art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Permette la riproposizione della questione in sede di questioni preliminari; la Corte evidenzia però che, ove la riproposizione avvenga dopo la riforma, va combinata con la richiesta di rinvio prevista dall'art. 24-bis per evitare la preclusione.
Consente la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione (meccanismo di rinvio anticipato) per decisione sulla competenza; la Corte osserva che la mancata richiesta di trasmissione da parte della parte che eccepisce l'incompetenza comporta la preclusione.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in base a questa norma.
Massime di principio
- Se si eccepisce l'incompetenza territoriale dopo l'entrata in vigore dell'art. 24-bis (riforma Cartabia), occorre chiedere contestualmente il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione; in mancanza la questione può diventare definitivamente preclusa e non più deducibile in appello o in cassazione.
- Per individuare la competenza territoriale, il criterio rilevante può essere l'ultimo luogo noto in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa (art. 9); prima di applicare criteri suppletivi, va verificato l'ultimo luogo noto e l'ordine di priorità tra residenza, dimora e domicilio.
- Le riduzioni di pena previste dall'art. 323-bis, comma 2 (restituzione del prezzo della corruzione) possono essere concesse fino a 2/3, ma la loro misura dipende dalle circostanze (tempi e completezza della riparazione). Un'offerta tardiva o parziale può giustificare una riduzione inferiore al massimo.
- Non rispettare le preclusioni procedurali introdotte dalla riforma può precludere la possibilità di ottenere la revisione della decisione nei gradi successivi; è pertanto fondamentale curare le strategie difensive processuali (es. richiesta di rinvio pregiudiziale quando previsto).
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio di inammissibilità prima di proporre ricorso.
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