Cassazione Civile, Ordinanza n. 09168/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina dalla domanda di risarcimento proposta da numerosi medici che, dopo la laurea in medicina e l’iscrizione a scuole di specializzazione, deducevano di non avere ricevuto alcuna remunerazione durante la frequenza, nonostante le direttive comunitarie imponessero agli Stati membri di prevedere una adeguata retribuzione. Sostenevano che l’Italia avesse dato attuazione tardiva e parziale a tali direttive solo con la l. n. 257/1991. Il Tribunale aveva escluso gli interventi, limitato la legittimazione passiva alla Presidenza del Consiglio, accolto l’eccezione di prescrizione per molti attori e rigettato alcune domande; la Corte d’appello aveva in parte riformato, ammettendo gli interventi e riconoscendo il risarcimento ad alcuni interventori, liquidando una somma annua per la frequenza successiva al 1 gennaio 1983. In cassazione i medici ricorrenti contestavano principalmente: la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999; la pretesa esclusiva legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio; la mancata pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa; la quantificazione del danno; la mancanza di motivazione; la regolazione delle spese. La Presidenza del Consiglio ricorreva a sua volta contro l’ammissibilità degli interventi ex art. 105 c.p.c., contro la possibilità di intervento tardivo senza notifica e senza preclusioni, e contro il riconoscimento del risarcimento anche a chi si era iscritto prima del 1982, oltre che contro la liquidazione e gli interessi in alcuni ricorsi separati.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente al ricorrente rinunciante Gianfilippo Renzi, e ha rigettato tutti gli altri ricorsi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dei medici sul dies a quo della prescrizione, sulla quantificazione del danno, sugli interessi e sulla motivazione; ha escluso la fondatezza della domanda di arricchimento senza causa perché l’azione principale era stata proposta ed era stata solo rigettata per prescrizione; ha confermato la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio; ha reputato ammissibili gli interventi autonomi ex art. 105 c.p.c. perché connessi per dipendenza dal medesimo fatto costitutivo; ha ribadito che spetta il risarcimento anche a chi era iscritto prima del 1982 solo per il periodo successivo al 1 gennaio 1983. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con alcune compensazioni reciproche e condanna della Presidenza del Consiglio verso due controricorrenti vittoriosi.
Norme richiamate
L'intervento autonomo è ammissibile quando la domanda dell'interventore è connessa per dipendenza dal titolo con quella originaria; nel caso di medici danneggiati dalla medesima tardiva attuazione di direttive, la connessione sussiste perché il fatto costitutivo è comune.
La preclusione per l'interventore opera sul piano istruttorio e non impedisce, di per sé, l'intervento sul piano assertivo.
Richiamato nel contesto dell'ammissibilità dell'intervento e delle relative preclusioni processuali.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
La parte contro cui interviene un terzo può contrastare le domande dell'interventore nei termini concessi per le deduzioni assertive.
La parte può chiedere un termine a difesa per replicare alle domande dell'interventore; il giudice non deve sostituirsi alla parte nella relativa valutazione.
I motivi sono dichiarati inammissibili quando si pongono contro un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Il motivo sulla legittimazione passiva è ritenuto incoerente rispetto al contenuto della sentenza impugnata.
L'azione di ingiustificato arricchimento è preclusa quando il danneggiato abbia avuto a disposizione l'azione principale e questa sia stata rigettata per prescrizione o decadenza, o per altri motivi indicati dalla Corte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non vi è nullità per mancanza di motivazione quando la decisione richiama legittimamente precedenti conformi.
art. 1224, secondo comma, c.c.
La rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente; il maggior danno va provato.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna dei ricorrenti soccombenti e compensazioni nei casi di reciproca soccombenza.
l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
È richiamata quale base normativa del sistema di monetizzazione/riconoscimento in favore di una parte dei medici specializzandi, con effetti anche sul dies a quo della prescrizione secondo la giurisprudenza consolidata.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Ha dato attuazione, sia pure tardivamente e parzialmente, alle direttive comunitarie in materia di compenso degli specializzandi.
d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39
La disciplina del trattamento economico previsto per i medici specializzandi si applica solo dall'anno accademico 2006-2007, per effetto dei differimenti normativi richiamati.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE
Imponendo una adeguata remunerazione agli specializzandi, costituiscono il fatto generatore della responsabilità dello Stato per tardiva attuazione.
direttiva 93/16/CEE
Non introduce un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio rispetto alla disciplina precedente.
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento per tardiva attuazione di direttive europee in materia di compenso degli specializzandi, il diritto si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
- L'inadempimento dello Stato a un obbligo di attuazione normativa può costituire un unico fatto costitutivo comune a più domande risarcitorie, con conseguente connessione per dipendenza dal titolo e ammissibilità dell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c.
- Ai fini dell'intervento autonomo, la nozione di "titolo" non coincide con la pluralità dei singoli danni, ma va riferita alla unicità della condotta generatrice della responsabilità.
- L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è esperibile quando la parte abbia già avuto a disposizione l'azione principale, poi rigettata per prescrizione, decadenza o altre ragioni che non escludono in radice la tutela tipica.
- La motivazione per relationem a precedenti conformi è sufficiente e non integra nullità della sentenza, purché la decisione si collochi entro un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Nel risarcimento dovuto ai medici specializzandi per la frequenza anteriore alla piena attuazione normativa, la quantificazione equitativa comporta gli interessi dalla mora, mentre la rivalutazione non è automatica e richiede la prova del maggior danno.
- Le spese seguono la soccombenza anche nei giudizi di legittimità, salvo compensazione nei casi di reciproca soccombenza o di esito parzialmente favorevole per alcune parti.
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