Cassazione Penale, Ordinanza n. 30691/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'inammissibilità potesse essere ascritta a colpa del ricorrente. Nessuna statuizione nel merito sul reato è stata riformata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva definito un procedimento per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui non avrebbe disposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel giudizio di legittimità contro le sentenze di patteggiamento, sono consentiti soltanto i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza prospettata dal ricorrente non rientra in tali ipotesi, perché attiene al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla motivazione della sentenza, profili non deducibili in questa sede.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di condanna definita con patteggiamento
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la sentenza impugnata
regola il trattamento del ricorso avverso sentenze emesse a seguito di patteggiamento
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
norma invocata dal ricorrente per sostenere il mancato proscioglimento, ma non deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per affermare che l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure sono tassative: il ricorso per cassazione non può investire profili estranei alle ipotesi espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento, se non si traduce in uno dei motivi consentiti dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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