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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41171/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva l'estinzione del reato a lui ascritto per difetto della condizione di procedibilità, atteso il mutato regime di procedibilità del furto introdotto dalla riforma "Cartabia" (d.lgs. 150/2022): il furto è punibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni. Dagli atti risultava soltanto una denuncia orale del 13/12/2015, priva di una manifesta e chiara volontà punitiva della persona offesa, e dunque non idonea a costituire querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato la nuova disciplina (art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 150/2022) secondo la quale il delitto di furto è procedibile a querela della persona offesa salvo le eccezioni previste. Considerata l'assenza di una querela formale e l'insussistenza delle circostanze che comportano procedibilità d'ufficio (art. 625, n. 7 e 7-bis), e richiamata la giurisprudenza secondo cui la querela deve emergere chiaramente dall'atto, la Corte ha concluso per l'improcedibilità del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2022, art. 2 comma 1 lett. i)

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis"

    Ha modificato il regime di procedibilità del furto rendendolo in linea generale procedibile a querela della persona offesa, con specifiche eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio.

  • art. 624 cod. pen. (previgente terzo comma)

    La norma previgente era stata sostituita dalla riforma; la Corte considera il nuovo assetto procedurale dettato dal d.lgs. 150/2022 applicabile alla fattispecie rilevante per la valutazione della procedibilità.

  • art. 625 cod. pen., numeri 7 e 7-bis

    Indica le circostanze aggravanti in presenza delle quali il procedimento per furto può procedere d'ufficio; nel caso concreto tali circostanze sono risultate inesistenti, dunque non sussisteva causa di procedibilità d'ufficio.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale utilizzato dalla Corte: in mancanza di elementi per addivenire a una pronuncia ai sensi di tale norma, il processo non poteva proseguire per carenza della condizione di procedibilità e il reato va dichiarato estinto.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Ordinanza n. 15166 del 15/02/2016 (Rv. 266722 - 01)

    "ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali"

    Principio richiamato dalla Corte: una denuncia orale verbalizzata non equivale automaticamente a querela; occorre prova di una chiara manifestazione di volontà punitiva da parte della persona offesa.

Massime di principio

  • Dopo la riforma 'Cartabia' (d.lgs. 150/2022) il delitto di furto è, in linea generale, procedibile a querela della persona offesa; pertanto la presenza di una querela formale costituisce condizione di procedibilità.
  • Una denuncia o verbalizzazione effettuata dagli organi di polizia non si considera automaticamente querela: deve emergere chiaramente la volontà punitiva della persona offesa nel contenuto dell'atto.
  • Se non sussistono le eccezioni che rendono la procedibilità d'ufficio (es. persona offesa incapace per età o infermità, o le circostanze aggravanti previste dall'art. 625, nn. 7 e 7-bis), l'assenza di querela comporta l'improcedibilità del reato e l'estinzione dello stesso anche se vi è stata condanna in grado precedente.
  • Nei procedimenti penali bisogna sempre verificare la presenza e la validità formale della querela come condizione di procedibilità per i reati resi querelabili dalla riforma; la sua mancanza può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • In casi analoghi occorre anche accertare se la fattispecie rientri nelle eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio, valutando gli elementi di fatto e le circostanze aggravanti richiamate dalla norma.

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