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Sentenza

Sentenza del 19/09/2025 n. 25694 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli atti di recupero di crediti d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, utilizzati in compensazione negli anni 2005, 2006 e 2007, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000 e dell’art. 62 della legge n. 289/2002. L’Ufficio contestava la spettanza del credito in relazione all’acquisto di un terreno agricolo, non considerato cespite ammortizzabile. La CTP, riuniti i ricorsi, aveva annullato integralmente un atto di recupero e rigettato il ricorso contro l’altro; la CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto l’appello dell’Ufficio per un atto e confermato la decisione di primo grado per l’altro. In Cassazione l’Agenzia ha proposto quattro motivi: motivazione apparente; violazione delle norme sul credito d’imposta e del TUIR per il riconoscimento del credito relativo al terreno agricolo; contraddittorietà della motivazione per avere valutato diversamente il terreno nell’ambito della stessa vicenda; violazione dell’art. 115 c.p.c. La Società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e tassatività.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della Società: il ricorso indicava in modo sufficiente il contenuto degli atti e dei documenti richiamati e consentiva di comprendere la controversia e le censure. Ha accolto il primo e il terzo motivo dell’Agenzia, rilevando che la motivazione della CTR non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico e risultava contraddittoria: a fronte del medesimo presupposto relativo al terreno agricolo e al credito d’imposta, la decisione aveva esiti diversi per gli atti riguardanti il 2005 e gli anni 2006-2007 senza spiegazione intelligibile. Il secondo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame con motivazione congrua e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definitivamente stabilita la spettanza del credito né individuato un vincitore sul merito tributario.

Norme richiamate

  • Art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 366 , primo comma, n. 6), cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

    Il ricorso per cassazione non deve trascrivere integralmente ogni atto o documento: è sufficiente indicarne puntualmente il contenuto rilevante e segnalare dove si trova negli atti del giudizio di merito.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza È nulla perché' affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché' recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".

    La nullità per vizio processuale è configurabile quando la motivazione, pur formalmente presente, non permette di comprendere le ragioni della decisione e richiede all’interprete di colmarne le lacune con congetture.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012

    Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 17 aprile 2014) hanno interpretato la riformulazione dell' art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall' art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 , come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità' sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente, nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione".

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie gravi che incidono sulla sua esistenza e intelligibilità, tra cui la motivazione apparente e il contrasto irriducibile tra affermazioni; la mera insufficienza argomentativa non basta.

  • Art. 8 della legge n. 388/2000

    La norma è richiamata quale base del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate. In questa decisione la Corte non stabilisce se il terreno agricolo acquistato desse diritto al credito, perché la relativa censura è rimasta assorbita dopo l’accoglimento dei motivi sulla nullità della motivazione.

  • Art. 62 della legge n. 289/2002

    La norma è indicata tra quelle relative al credito d’imposta contestato, ma la Corte non ne decide l’applicazione al caso concreto, avendo disposto il rinvio per il vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Una decisione tributaria che giunge a esiti differenti su atti fondati sul medesimo presupposto deve spiegare in modo chiaro quali differenze fattuali o giuridiche giustifichino il diverso trattamento; altrimenti può risultare affetta da motivazione apparente o contraddittoria.
  • La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente, non rende riconoscibile il ragionamento del giudice e non consente di comprendere perché sia stata accolta o respinta una pretesa.
  • Nel ricorso per cassazione non è necessaria la trascrizione integrale degli atti richiamati, se il ricorrente ne espone puntualmente il contenuto rilevante e ne indica la collocazione negli atti del giudizio di merito.
  • Quando la Cassazione accoglie censure processuali sulla motivazione e dichiara assorbite quelle di merito, la questione sostanziale non è definita: il giudice del rinvio deve riesaminarla e motivare adeguatamente.

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