Cassazione Civile, Ordinanza n. 15070/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi alla TIA per gli anni 2010-2012 notificati a una società operante nella produzione di tubi in cartone. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che parte delle superfici dello stabilimento fossero escluse da tassazione perché destinate esclusivamente alla produzione e perché vi si formavano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. L'ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione della disciplina su TARSU/TIA e del regolamento comunale, sostenendo che l'esclusione totale dalla tariffa non fosse giustificata, che al più spettasse una riduzione per i rifiuti speciali assimilati e che comunque mancasse la prova delle superfici e delle quantità rilevanti; 3) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno relativo a una precedente sentenza tra le stesse parti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il secondo motivo limitatamente al primo profilo, cioè nella parte in cui il giudice di merito aveva escluso dalla tariffa tutti i locali funzionalmente ed esclusivamente destinati alla catena di produzione sulla base di mere indicazioni di prassi e delle allegazioni della contribuente, senza un adeguato riscontro probatorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. Restano ferme le affermazioni della Corte sulla necessità di provare le superfici effettivamente escluse e sull'inapplicabilità, in via automatica, di delibere comunali di assimilazione illegittime prive del criterio quantitativo. L'eccezione di giudicato esterno è stata ritenuta infondata sia per difetto di deduzione tempestiva sia per mancanza della prova del passaggio in giudicato della precedente sentenza.
Norme richiamate
La motivazione apparente rileva solo quando il testo della sentenza non consente di percepire le ragioni della decisione; non basta un mero difetto di sufficienza o un'erronea motivazione in diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio utilizzato per denunciare la violazione della disciplina sostanziale su TARSU/TIA e del regolamento comunale.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49
La delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani è illegittima se omette il criterio quantitativo previsto dalla norma.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
L'esenzione per superfici in cui si producono rifiuti speciali costituisce deroga alla regola generale di tassazione e richiede allegazione e prova dei relativi presupposti da parte del contribuente.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione e le superfici non tassabili grava sul contribuente.
L'omessa pronuncia può essere denunciata se il giudice di merito non esamina una domanda o eccezione ritualmente proposta.
La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1, punto 4.4
È richiamato dalla ricorrente come criterio quantitativo di assimilazione, ma la Corte ribadisce che la delibera comunale che lo ometta è illegittima.
Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, art. 1, punto 1.1.1, lett. a)
È richiamata dalla ricorrente per sostenere l'assimilazione di alcuni rifiuti speciali, ma non vale a giustificare l'esonero totale dalla tariffa.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo se non rende percepibili le ragioni della decisione; non è denunciabile come nullità una motivazione semplicemente sintetica o non condivisibile sul piano logico-giuridico.
- In tema di TARSU/TIA, l'esclusione dalla tassazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali è eccezione alla regola generale di imposizione e richiede la prova, da parte del contribuente, dei relativi presupposti e della concreta individuazione delle superfici non tassabili.
- L'autosmaltimento dei rifiuti non basta, di per sé, a fondare l'esenzione dal tributo; occorre verificare se le aree interessate siano effettivamente e per struttura/destinazione preordinate alla produzione di soli rifiuti speciali.
- L'esclusione dalla tassa riguarda solo la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; non è sufficiente il generico collegamento funzionale con il ciclo produttivo dello stabilimento.
- La delibera comunale che assimila rifiuti speciali non pericolosi agli urbani è illegittima e va disapplicata anche d'ufficio se manca l'ulteriore criterio quantitativo richiesto dalla normativa di riferimento.
- Il giudicato esterno può essere valorizzato solo se la parte lo deduce tempestivamente nel giudizio di merito e ne prova l'effettiva formazione mediante la produzione della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato.
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