Cassazione Penale, Ordinanza n. 16845/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il suo reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Deduceva violazione di legge, sostenendo che la motivazione del provvedimento fosse solo apparente perché non avrebbe svolto una rigorosa ed effettiva verifica della prova dei collegamenti con la criminalità organizzata e non avrebbe esaminato concretamente tutti gli elementi difensivi, compresa la pretesa omessa acquisizione di nuove prove. La censura mirava, in sostanza, a contestare la valutazione degli elementi istruttori posti a base della proroga del regime speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nei ricorsi avverso i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge. Nel caso concreto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta adeguata e coerente, basata su un compendio istruttorio non lacunoso, con richiami alla situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia, ai pareri acquisiti e alla posizione verticistica del ricorrente nell'associazione tuttora attiva. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze erano generiche e volte a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di regime differenziato è ammesso solo per violazione di legge.
La proroga del regime speciale è giustificata dalla sussistenza e attualità dei collegamenti con l'associazione di appartenenza e del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, da valutarsi in termini di probabilità di ripresa o mantenimento dei contatti in assenza delle restrizioni.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti relativi al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., la Corte di cassazione può censurare solo violazioni di legge e non anche la diversa lettura del materiale istruttorio o la rivalutazione del merito.
- La motivazione del provvedimento di proroga del 41-bis è sufficiente quando dia conto, in modo coerente e non apparente, di informative aggiornate, pareri e contesto complessivo, oltre che della posizione del detenuto all'interno dell'organizzazione e dell'attualità del pericolo per l'ordine pubblico.
- Ai fini della proroga del regime differenziato, il giudizio deve riguardare la probabilità che, venute meno le restrizioni, il detenuto possa riprendere o mantenere i contatti con l'associazione di appartenenza.
- La doglianza che si limiti a contestare in modo generico la mancata considerazione di elementi difensivi o la mancata acquisizione di nuove prove è inammissibile in cassazione quando sostanzialmente solleciti una nuova valutazione degli atti.
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