Cassazione Penale, Ordinanza n. 05414/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con un unico motivo ha censurato il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e un precedente reato in materia di stupefacenti, già definito con altra sentenza del Tribunale di Palermo. Sosteneva, in sostanza, che i due fatti dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'identità della data di accertamento dei reati non basta, da sola, a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso richiesto per la continuazione. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso tale vincolo con argomentazione non illogica, non era sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come titolo del reato per cui vi era stata condanna confermata in appello.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
Norma sulle circostanze aggravanti del furto, richiamata quale base della condanna confermata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Reato in materia di stupefacenti richiamato come precedente fatto rispetto al quale era chiesto il riconoscimento della continuazione.
Disciplinato quale norma sulla continuazione: richiede un medesimo disegno criminoso previamente ideato e voluto, non desumibile dalla sola appartenenza a un generico stile di vita delittuoso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario accertare un programma unitario di condotte illecite previamente ideato e voluto; non è sufficiente la mera prossimità temporale o l'identità della data di accertamento dei fatti.
- La continuazione non può essere inferita in via automatica da un generico atteggiamento abituale alla commissione di reati, poiché il requisito decisivo è l'unitarietà del disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che, con motivazione non illogica, escluda la continuazione sulla base dell'insufficienza di elementi indiziari specifici.
- Il ricorso manifestamente infondato sul punto della continuazione può essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
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