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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25219/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la istanza di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti della Giudice Valentina Gallo. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 37, 41, 178 co.1 lett. c), 181 e 410 c.p.p., sostenendo che la "persona offesa" fosse parte necessaria avendo proposto opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., e quindi fosse legittimata a proporre ricusazione. Parallelamente prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 co.2 c.p.p. (in relazione agli artt. 2, 24, 111 e 117 Cost. e art. 6 CEDU) nella parte in cui non prevede incompatibilità tra il G.I.P. che si sia pronunciato sulla misura cautelare e il giudice chiamato a decidere sull'opposizione alla archiviazione, chiedendo che la Corte di Cassazione sollevi la questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha richiamato il costante principio di diritto secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti" ai sensi dell'art. 37 c.p.p., e la "persona offesa" non riveste tale qualifica in senso tecnico, sicché era priva di legittimazione a proporre la ricusazione. Per tale motivo la questione di legittimità costituzionale prospettata è rimasta preclusa e non esaminata. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56 e 629 c.p.

    art. 110 c.p.; art. 56 c.p.; art. 629 c.p.

    Indicano i reati contestati agli indagati nel procedimento di merito; non centrali per la decisione sulla ricusazione ma contestualizzano il procedimento penale di riferimento.

  • art. 37 c.p.p.

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti" previste dall'art. 37, escludendo la persona offesa dall'elenco dei soggetti legittimati a proporla.

  • art. 34 c.p.p.

    La disposizione è stata richiamata perché oggetto di dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal ricorrente; la Corte non ha però esaminato la questione per via incidentale, ritenendola preclusa dalla manifesta infondatezza della legittimazione a ricusare.

  • art. 410 c.p.p.

    La norma disciplina l'opposizione alla richiesta di archiviazione; il ricorrente sosteneva che l'opposizione lo rendesse "parte necessaria" e quindi legittimato alla ricusazione, ma la Corte ha ritenuto che l'opposizione ex art. 410 non attribuisca alla persona offesa la qualifica di parte ai fini della ricusazione.

  • artt. 41, 178 co.1 lett. c), 181 c.p.p.

    art. 41 c.p.p.; art. 178 co.1 lett. c) c.p.p.; art. 181 c.p.p.

    Richiamate tra le norme invocate dal ricorrente nell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che si fondava su queste norme in quanto priva di rilevanza pratica dato che la persona offesa non risulta parte legittimata alla ricusazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma posta dalla Corte a base della condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Costituzione italiana

    artt. 2, 24, 111 e 117 Cost.

    Richiamati dal ricorrente nella prospettazione del dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 34 co.2 c.p.p.; la Corte ha però ritenuto irrilevante la questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocata dal ricorrente nel dubbio di legittimità costituzionale relativo alla necessità di garanzie di imparzialità; non esaminata dalla Corte per le ragioni esposte.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione nel processo penale può essere proposta solo dalle "parti" elencate dall'art. 37 c.p.p.; la "persona offesa" non è automaticamente inclusa in tale novero e, se vuole esercitare rimedi avverso un giudice, deve verificare di avere la legittimazione di "parte" ai sensi delle norme processuali.
  • L'opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. non conferisce automaticamente alla persona offesa la qualifica di "parte" ai fini della proposizione della ricusazione, secondo l'interpretazione consolidata richiamata dalla Corte di Cassazione.
  • Una questione di legittimità costituzionale può essere rimessa alla Corte solo se il giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione; difetti preliminari di legittimazione o di ammissibilità del ricorso possono precludere l'esame del profilo di costituzionalità.
  • Chi intende contestare l'imparzialità di un giudice (ad es. per precedente intervento quale G.I.P. su misure cautelari) deve valutare attentamente la via processuale corretta e la propria legittimazione; in assenza di status processuale appropriato, la protesta di imparzialità rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni (anche versamenti alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare preventivamente la concreta fondatezza e la rilevanza processuale della censura prima di proporre ricorso.

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