Cassazione Civile, Ordinanza n. 30780/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una rilevante somma dovuta da una società debitrice principale, credito garantito da fideiussioni sottoscritte dall'opponente. L'opponente aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto, sostenendo che il foro convenzionale previsto nel contratto di fideiussione dovesse ritenersi ancorato alla sede della banca al momento della stipulazione e non potesse mutare per effetto della successiva incorporazione della banca originaria in altro istituto con sede diversa. Aveva inoltre dedotto nullità del decreto per violazione dell'art. 287 c.p.c., nonché incertezza, illiquidità e inesigibilità del credito e incompletezza della documentazione prodotta. Le controparti, succedute nella titolarità del credito, resistevano sostenendo che il foro convenzionale rinviava alla sede legale della banca al momento della proposizione della domanda e che, essendo la banca incorporata estinta e succeduta dalla banca incorporante con sede in altra città, la competenza spettasse a quest'ultima sede. In Cassazione, con unico motivo di regolamento di competenza, le ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 28 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 5 c.p.c., ribadendo che il foro pattizio non sarebbe modificabile per mutamento della sede o della titolarità del credito e che l'art. 5 c.p.c. varrebbe solo per il foro legale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Torino. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il foro convenzionale dovesse essere individuato in base alla sede della banca al momento della stipulazione del contratto: quando la clausola derogatoria indica il foro del luogo in cui ha sede una società, essa è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche e va quindi riferita alla sede esistente al momento della proposizione della domanda. La regola vale anche se il mutamento della sede dipende dall'estinzione della società stipulante a seguito di fusione per incorporazione in altra società avente sede diversa. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 5 c.p.c. non contrasta con tale soluzione, poiché impone di considerare la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della domanda senza distinguere tra foro legale e foro convenzionale. Pertanto, poiché la banca incorporante aveva sede a Torino, il giudice competente era quello torinese; il giudizio dovrà proseguire davanti a tale Tribunale previa riassunzione, con regolazione delle spese della fase di cassazione.
Norme richiamate
art. 16 del contratto di fideiussione
La clausola di competenza rinviava genericamente al foro del luogo in cui si trovava la sede della banca, senza fissare espressamente il foro di una determinata città al momento della stipulazione.
È stata invocata dalle ricorrenti a sostegno della dedotta violazione della disciplina sulla deroga convenzionale alla competenza territoriale, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Il momento determinante ai fini della competenza è quello della proposizione della domanda, con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente in quel momento; ciò vale anche per il foro convenzionale.
Richiamato per escludere la competenza del Tribunale di Firenze anche sulla base dei criteri generali di competenza territoriale.
La clausola pattizia che indica il foro del luogo in cui ha sede una società è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche.
Era stata dedotta l'asserita nullità del decreto per sua violazione, ma il motivo non ha inciso sull'esito del regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La clausola contrattuale che deroga alla competenza territoriale indicando il foro del luogo in cui una società ha sede va interpretata, salvo diversa pattuizione chiara, come richiamo al foro generale delle persone giuridiche e non come cristallizzazione della sede esistente al momento della stipula.
- Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente rileva, anche per il foro convenzionale, la situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; un successivo trasferimento della sede sociale o l'estinzione della società per incorporazione incidono sul foro competente.
- Quando la società originariamente contraente si estingue per fusione per incorporazione e i rapporti sono trasferiti all'incorporante, la competenza territoriale si determina con riguardo alla sede della società subentrante alla data di introduzione del giudizio.
- L'art. 5 c.p.c. impone di considerare lo stato di fatto e la disciplina vigente al momento della domanda senza distinguere tra criteri legali e foro convenzionale.
- La mera successione nel credito e la sostituzione del soggetto creditore non alterano di per sé la funzione della clausola di foro pattizio, se questa è formulata in termini generali riferiti alla sede della banca o società.
- Per superare il foro così individuato non è sufficiente richiamare la sede esistente al momento della stipula, quando la clausola contrattuale non la menzioni espressamente come dato immodificabile.
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