Cassazione Penale, Ordinanza n. 03513/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto di oggetti atti ad offendere e aveva rideterminato la pena per i residui reati di furto aggravato e tentato furto aggravato, oltre al concorso di persone. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in particolare, al loro giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità: la doglianza non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e mirava a contestare una valutazione discrezionale di merito sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti. La Corte ha rilevato che la motivazione della Corte di appello sul diniego del beneficio ex art. 62-bis c.p. e sul giudizio di comparazione era logica, coerente con le emergenze processuali e quindi insindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reato già dichiarato estinto in appello per intervenuta prescrizione, non oggetto dell'odierno scrutinio di legittimità sul punto decisivo.
Richiamato quale titolo di concorso di persone nei reati residui contestati.
Furto contestato nei capi residui.
Aggravanti del furto richiamate nei capi residui.
Richiamato per il tentato furto aggravato contestato nel capo residuo.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate dalla corte di merito; la relativa valutazione di comparazione è stata ritenuta discrezionale e insindacabile se sorretta da motivazione logica.
Non espressamente citato, ma il richiamo alla sede di legittimità riguarda il limite del sindacato della Corte di cassazione sulle valutazioni di merito.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, così come il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia non apparente, non illogica e coerente con gli elementi processuali.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a base della decisione.
- La motivazione che, per giustificare l'equivalenza o il bilanciamento, indichi la soluzione ritenuta più idonea a determinare l'adeguatezza della pena concreta è sufficiente a sorreggere il giudizio di comparazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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