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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03484/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto e da un successivo pignoramento immobiliare notificati da una società che si qualificava cessionaria di crediti originariamente facenti capo ad altra società. La società debitrice propose opposizione agli atti esecutivi e il giudizio di merito si svolse separatamente rispetto ad altra opposizione al precetto, senza riunione. Il Tribunale di Siena accolse l'opposizione avverso il pignoramento immobiliare e la Corte d'appello di Firenze dichiarò inammissibile l'appello ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata in una causa di opposizione agli atti esecutivi, dunque impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione. La società ricorrente ha quindi proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 39, 112 e 132 c.p.c. per mancata dichiarazione di litispendenza tra due giudizi pendenti davanti al Tribunale di Siena; 2) violazione degli artt. 101, 132, 153, 183 e 190 c.p.c. per asserita illegittimità della dichiarazione di contumacia imputabile all'ufficio; 3) violazione dell'art. 615 c.p.c. per erronea qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione di merito; 4) violazione dell'art. 66 r.d. n. 267/1942 in tema di effetti della revocatoria sulle cessioni di credito; 5) violazione dell'art. 96 c.p.c. per la mancata condanna della controparte per asserito abuso del processo; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la richiesta di revoca della condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto decisiva la qualificazione operata dal giudice di merito: la sentenza di primo grado era stata espressamente qualificata dalla Corte d'appello come resa in opposizione agli atti esecutivi, e quindi impugnabile soltanto con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.; di conseguenza l'appello era inammissibile e il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello è stato dichiarato a sua volta inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata l'impugnazione perché la sentenza di primo grado era stata correttamente qualificata dalla Corte d'appello come pronuncia resa in materia di opposizione agli atti esecutivi, quindi non appellabile ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della controricorrente, e ha applicato altresì le sanzioni processuali ex art. 96, comma 3, c.p.c. e art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul dedotto profilo di litispendenza tra due giudizi pendenti

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla contumacia e al contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla pronuncia oltre o fuori domanda

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi a motivazione e requisiti della sentenza

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla contumacia e sulle decadenze processuali

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla regolarità del contraddittorio e della trattazione

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla fase decisoria

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato per contestare la qualificazione dell'opposizione

  • art. 618 c.p.c.

    usato dalla Corte per affermare che, se la sentenza di primo grado è resa in opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione ordinaria non è l'appello ma il ricorso straordinario per cassazione

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel passaggio sulla qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 66 r.d. n. 267 del 1942

    richiamato nel motivo sugli effetti della revocatoria sulle cessioni di credito

  • art. 96 c.p.c.

    applicata per la condanna della ricorrente per lite temeraria o impugnazione strumentale

  • art. 96 c.p.c.

    applicata per la condanna in favore della Cassa delle ammende in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione accelerata

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla richiesta di revoca della condanna alle spese

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che la sentenza di merito pronunciata in unico grado è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato in relazione alla produzione documentale successiva ai fini della procedibilità

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica espressamente la domanda come opposizione agli atti esecutivi, la verifica del mezzo di impugnazione esperibile va compiuta secondo il principio dell'apparenza, avendo riguardo a tale qualificazione e non alla diversa lettura proposta dalle parti.
  • Se il giudice a quo ha effettivamente esercitato il potere di qualificazione dell'azione, il giudice dell'impugnazione non può sostituire liberamente tale qualificazione ai soli fini dell'ammissibilità del gravame, salvo che dalla sentenza emerga una qualificazione meramente generica o non effettivamente esercitata.
  • La sentenza resa in materia di opposizione agli atti esecutivi è impugnabile con il rimedio previsto per le decisioni rese in unico grado, non con l'appello; la proposizione dell'appello non consente di rimettere in termini per il ricorso straordinario per cassazione.
  • Il ricorso manifestamente infondato e proposto in modo strumentale può giustificare sia la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., sia la condanna ulteriore in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
  • La qualificazione del mezzo di impugnazione dipende dalla natura effettiva della decisione di primo grado, ma nel giudizio di legittimità la Corte si arresta se la qualificazione operata dal giudice di merito è logicamente motivata e coerente con gli atti disponibili.
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Come è indicizzato

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