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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5602/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione (ex articolo 678 c.p.p. e correlati) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello perché decida sull'opposizione. Non è stata decisa la questione di merito sulla riabilitazione: la decisione del giudice di legittimità riguarda la riclassificazione del rimedio impugnatorio e la rimessione al giudice competente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di riabilitazione dopo l'imposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (durata anni 4, disposta il 6/6/2012 e cessata il 13/4/2015). La misura era fondata sulla ritenuta appartenenza dell'interessato a "Cosa Nostra" agrigentina (famiglia mafiosa di Capizzi) e sul contributo alla gestione della latitanza di un esponente mafioso. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione: era stato prosciolto dall'accusa di associazione mafiosa (derubricata in favoreggiamento) e poi assolto con sentenza irrevocabile; non aveva precedenti penali, aveva svolto attività lavorativa e mantenuto condotta corretta dopo la cessazione della misura; contestava inoltre la valenza della segnalazione della Questura che riferiva un incontro con Paolo Capizzi, senza indicazioni su modalità, tempi e oggetto.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    richiamo all'applicazione, con i necessari temperamenti, delle disposizioni del codice di procedura penale

    Il richiamo normativo determina l'applicabilità, anche per le istanze di riabilitazione in materia di misure di prevenzione, delle regole processuali del codice di rito, con particolare riferimento alle forme del ricorso/impugnazione previste per le decisioni sull'esecuzione

  • art. 678 c.p.p.

    disciplina dell'opposizione alle ordinanze del tribunale in materia di esecuzione

    La Corte ha ritenuto che il rimedio esperibile contro il provvedimento che decide sulla riabilitazione sia l'opposizione avanti lo stesso giudice, e ha riqualificato il ricorso come opposizione

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    previsto riferimento nel meccanismo procedurale dell'art. 678

    Fa parte del quadro normativo che regola le decisioni sulle richieste di riabilitazione e il relativo procedimento, indicato quale parametro per la valutazione procedurale

  • art. 666, comma 3, c.p.p.

    previsione delle forme alternative di decisione (de plano)

    La giurisprudenza consente la conversione del rimedio impugnatorio quando il giudice abbia proceduto con modalità diverse da quelle previste, ma il provvedimento resta soggetto all'opposizione; la Corte applica il principio di conversione e favor impugnationis

  • art. 568, ultimo comma, c.p.p.

    norma richiamata per la qualificazione del ricorso

    Consente la riqualificazione del ricorso come opposizione e la rimessione degli atti al giudice competente per la decisione

Massime di principio

  • Il provvedimento della Corte d'appello che decide sulla riabilitazione dopo misure di prevenzione è impugnabile mediante opposizione avanti lo stesso giudice; se costituito un ricorso in altra forma, la Corte di legittimità può riqualificarlo come opposizione e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • La valutazione sulla riabilitazione richiede che il giudice accerti la "rescissione del vincolo" associativo: non è sufficiente la semplice attività lavorativa o l'assenza di reati, ma tali elementi assumono rilievo nel quadro probatorio volto a dimostrare l'effettivo distacco dall'organizzazione.
  • Segnalazioni della Questura o riferimenti a incontri con soggetti ritenuti legati alla criminalità organizzata devono essere documentati con elementi concreti (modalità, tempi, oggetto, frequenza) per avere valore decisivo nella negazione della riabilitazione.
  • Un proscioglimento o una sentenza di assoluzione per reati collegati all'appartenenza associativa costituiscono elementi significativi a favore del richiedente e devono essere adeguatamente considerati nella motivazione che nega la riabilitazione.
  • Anche quando la decisione sulla riabilitazione sia stata adottata con udienza camerale (contraddittorio), resta l'applicabilità dell'istituto dell'opposizione come rimedio: l'esistenza del contraddittorio non preclude la qualificazione del gravame come opposizione nelle ipotesi indicate dalla giurisprudenza.

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