Cassazione Civile, Ordinanza n. 33902/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti riguardanti superfici demaniali marittime site in località Addaura: una concessione rilasciata con atto pubblico del 1991 e una licenza annuale del 29.1.2001, poi prorogata. A seguito di difformità nell’uso dei beni rispetto al titolo concessorio, la capitaneria di porto emetteva un’ordinanza di sgombero e l’amministrazione disponeva la decadenza dei titoli, notificata il 30.7.2003; il provvedimento era impugnato davanti al giudice amministrativo e confermato. L’amministrazione agiva poi in sede civile per ottenere un’indennità risarcitoria per l’abusiva detenzione e per l’occupazione senza titolo di parte delle aree, anche per periodi successivi alla decadenza. Il tribunale accoglieva solo in parte la domanda, mentre la corte d’appello dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la lite connessa all’esercizio del potere autoritativo sulla concessione demaniale, e riteneva inoltre nuova e quindi inammissibile la domanda introdotta con memoria ex art. 183 c.p.c. per un diverso periodo e per importi maggiori. In cassazione l’amministrazione deduceva: 1) violazione degli artt. 7, comma 5, e 133, comma 1, d.lgs. 104/2010, sostenendo che la pretesa riguardava il mancato rilascio dei beni dopo la decadenza, cioè una condotta illecita autonoma e non più il rapporto concessorio; 2) violazione degli artt. 99, 112 e 183 c.p.c., contestando la qualificazione di domanda nuova della richiesta formulata in memoria, assumendo che si trattasse di una mera specificazione della domanda originaria. La concessionaria resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, sostenendo che, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la corte d’appello non avrebbe dovuto esaminare l’appello incidentale nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario perché la domanda aveva ad oggetto il pagamento di un’indennità per l’uso difforme e/o l’occupazione senza titolo di beni demaniali, cioè una pretesa di contenuto patrimoniale che non coinvolgeva più l’esercizio del potere autoritativo sulla concessione, ormai esaurito dopo la conferma della decadenza in sede amministrativa. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che la domanda proposta con memoria ex art. 183 c.p.c. era nuova perché introduceva un diverso titolo e un diverso periodo, riguardando fatti successivi alla cessazione del rapporto concessorio, e non una semplice emendatio della domanda iniziale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile sopravvenuto, poiché l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale ha reso priva di interesse la censura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, d.lgs. 104/2010
nelle materie di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce anche delle domande risarcitorie; tale regola non opera però per le controversie che abbiano ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi di contenuto meramente patrimoniale, quando non sia coinvolto l’esercizio del potere autoritativo sulla concessione
art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. 104/2010
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, con eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il principio di autosufficienza del ricorso non va inteso in modo eccessivamente formalistico; non è necessaria la trascrizione integrale degli atti se il ricorso ne indica puntualmente il contenuto e la collocazione processuale
la modifica della domanda può riguardare anche petitum e causa petendi, purché resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non pregiudichi il diritto di difesa o la durata del processo
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla proposizione della domanda
richiamato nel motivo di ricorso relativo al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
invocato come norma sulla giurisdizione amministrativa, ma ritenuto non applicabile alla domanda di pagamento di indennità oggetto del giudizio
richiamato con l’art. 7 c.p.a. per delimitare la giurisdizione esclusiva nelle controversie su concessioni di beni pubblici
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi relativi a beni demaniali appartengono al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non implichino la verifica dell’esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio.
- Quando il rapporto concessorio è già definitivamente esaurito e la domanda mira al pagamento di somme per l’uso difforme o l’occupazione senza titolo del bene, la lite non resta attratta nella giurisdizione esclusiva amministrativa solo perché preceduta da provvedimenti di decadenza o sgombero.
- Nel rito civile, la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. può investire anche petitum e causa petendi, ma non può trasformarsi in una domanda del tutto diversa per titolo, periodo e fatti costitutivi rispetto a quella originaria.
- La domanda è nuova e non semplice emendatio quando si fonda su fatti successivi e autonomi rispetto a quelli dedotti in citazione, anche se riferiti al medesimo bene o a una condotta complessivamente simile.
- L’eccezione di autosufficienza del ricorso per cassazione non può essere accolta in modo formalistico ove il ricorso indichi chiaramente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo di merito.
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