Cassazione Penale, Ordinanza n. 36943/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 3 giugno 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., gli aveva applicato su richiesta una pena per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Ha dedotto carenza di motivazione, in particolare quanto alla commisurazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, procedendo ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il motivo relativo alla carenza di motivazione sulla commisurazione della pena non rientra tra quelli tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che ricorresse un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena
La disposizione individua il rito nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata: applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
La norma individua il delitto per il quale era stata applicata la pena concordata.
Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2 -bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato : al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che il motivo dedotto dal ricorrente non rientra in nessuna di tali ipotesi tipiche.
Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; la censura sulla motivazione relativa alla commisurazione della pena, non riconducibile a tali ipotesi, è inammissibile.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il • ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
La Corte procede secondo tale disposizione quando il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una censura sulla carenza di motivazione in punto di commisurazione della pena, se non riconducibile a tali motivi, è inammissibile.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso esaminato, la Corte ha escluso l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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