Cassazione Penale, Ordinanza n. 26074/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per furto aggravato e continuato è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina per furto aggravato e continuato. I motivi di ricorso riguardavano: 1) la responsabilità penale, contestando la ricostruzione dei fatti e invocando una diversa lettura del dato contrattuale e una causa di giustificazione ritenuta sussistente; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) e 4) la configurabilità delle circostanze aggravanti contestate e, in parallelo, dell'attenuante del danno di particolare tenuità; 5) il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ritenuto erroneo. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi in parte inammissibili o manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e perché contrastanti con il dato normativo sull'art. 131-bis c.p.; gli ulteriori motivi sono stati dichiarati indeducibili in sede di legittimità perché miravano a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e della discrezionalità del giudice di merito, motivatamente esercitata.
Norme richiamate
artt. 81, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.
sono le disposizioni incriminatrici poste a fondamento della condanna confermata; il fatto è stato ritenuto integrare un furto aggravato e continuato.
la causa di non punibilità non è applicabile quando il reato ha una pena detentiva minima superiore a due anni; nel caso di specie la pena minima edittale era di tre anni.
null
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
il giudizio di bilanciamento delle circostanze è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta, con motivazione sufficiente anche se sintetica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove attraverso una ricostruzione alternativa della vicenda già apprezzata dai giudici di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e non viziata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati per i quali la pena detentiva minima edittale supera due anni di reclusione.
- Le doglianze sulle circostanze aggravanti, sulle attenuanti e sul bilanciamento sono inammissibili in cassazione quando sollecitano solo un diverso apprezzamento del materiale probatorio, senza indicare un travisamento decisivo della prova.
- Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e resta insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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