Cassazione Penale, Ordinanza n. 25221/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita, deducendo: (i) vizi di legge, di motivazione e di motivazione mancante o apparente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 c.p.; (ii) violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., alla mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva però che tali censure riproducono in modo sostanzialmente pedissequo questioni già dedotte in appello, già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici. Le memorie depositate successivamente risultano inoltre tardive rispetto ai termini di cui all'art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili le doglianze perché meramente reiterative di quelle già proposte in appello e perché dirette, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sulla configurabilità del reato, valorizzando la titolarità delle schede carburante e le immagini del sistema di videosorveglianza, nonché sulla distribuzione dell'onere della prova; aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per la non occasionalità della condotta, i precedenti specifici, l'offensività del fatto e l'intensità del dolo connessa allo sfruttamento del rapporto lavorativo e fiduciario; aveva infine negato la sospensione condizionale in ragione della commissione di reati successivi alla prima condanna con pena sospesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto di censura in ricorso; la Corte ritiene che la sentenza di merito abbia motivato adeguatamente sulla configurabilità del reato.
La causa di non punibilità è stata esclusa in ragione della non occasionalità della condotta, dei precedenti specifici e delle modalità del fatto connotate da apprezzabile offensività e intensità del dolo.
art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) c.p.p.
Sono stati dedotti vizi di legge e di motivazione, ma la Corte li reputa inammissibili perché reiterativi di doglianze già formulate in appello e diretti a una rivalutazione del merito.
Le memorie sopravvenute sono state ritenute tardive rispetto al termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito di motivi nuovi e memorie; il termine di cinque giorni riguarda le repliche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza un effettivo confronto critico, doglianze già dedotte e disattese in appello.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove, essendo precluso alla Corte sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
- La motivazione di merito è sufficiente quando indichi gli elementi probatori valorizzati e fornisca una spiegazione non illogica della configurabilità del reato e della distribuzione dell'onere della prova.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia occasionale, presenti precedenti specifici e sia caratterizzata da concreta offensività e da un dolo apprezzabile, anche per lo sfruttamento di un rapporto fiduciario.
- Il diniego della sospensione condizionale è legittimo quando il giudice di merito dia conto della commissione di reati successivi a una precedente condanna già beneficiata dalla sospensione.
- Le memorie e i motivi nuovi depositati oltre il termine previsto per il contraddittorio in cassazione sono tardivi e non possono essere esaminati.
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