Cassazione Penale, Ordinanza n. 32022/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi generici, manifestamente infondati oppure diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto, non consentito in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 giugno 2025 con cui la Corte d'appello di Bari aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 495 c.p. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 c.p. e violazione dell'art. 521 c.p.p.; la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e inidoneo a formulare una compiuta critica di legittimità, rilevando altresì che la sentenza impugnata aveva correttamente sussunto il fatto nell'art. 495 c.p. Il secondo motivo censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; è stato ritenuto volto a ottenere un alternativo apprezzamento di fatto, a fronte di una motivazione congrua, logica e conforme al diritto, fondata anche sugli elementi di cui all'art. 133, comma 1, c.p. Il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 49, comma 2, c.p.; la ricorrente riportava parcellizzato le dichiarazioni degli operanti, mentre la sentenza aveva accertato che l'identità era stata effettivamente individuata solo mediante rilievi dattiloscopici. Il quarto motivo riguardava l'esclusione della recidiva e il computo del relativo aumento; è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, poiché la Corte d'appello aveva valorizzato i precedenti della ricorrente, collocati nel quinquennio, e la maggiore pericolosità manifestata. Il quinto motivo censurava l'esclusione delle attenuanti generiche; è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato congruamente sulla prevalenza degli elementi di cui all'art. 133 c.p., evidenziando che l'imputata aveva dichiarato false generalità nel tentativo di sottrarsi all'esecuzione di una misura cautelare dopo essersi resa irreperibile.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto corretta la sussunzione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 495 c.p.
La richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 496 c.p. è stata giudicata non adeguatamente censurata e comunque non fondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
La dedotta violazione è stata prospettata in modo generico e senza una compiuta critica di legittimità.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base di una motivazione congrua, logica e conforme al diritto, fondata sugli elementi di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
Gli elementi di cui alla disposizione possono fondare il giudizio di esclusione della particolare tenuità del fatto e la valutazione discrezionale sulle attenuanti generiche.
La censura relativa alla disposizione è stata ritenuta manifestamente infondata, anche perché l'identità dell'imputata era stata accertata mediante rilievi dattiloscopici.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato in termini generici, privi dell'indicazione puntuale delle ragioni per cui la motivazione o l'applicazione della legge sarebbero erronee, poiché non costituisce una compiuta critica di legittimità.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa valutazione del fatto o delle risultanze probatorie; una censura siffatta è ammissibile solo se prospetta specificamente un vizio rilevante di motivazione, quale il travisamento della prova nei limiti riconosciuti dall'ordinamento.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può essere validamente esclusa mediante una motivazione congrua e logica fondata sugli elementi di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; il ricorso non può sostituire a tale valutazione una diversa lettura del merito.
- La recidiva reiterata e infraquinquennale può essere riconosciuta valorizzando i precedenti penali collocati nel quinquennio e gli elementi dai quali emerga una maggiore pericolosità; una contestazione generica non è idonea a infirmare tale motivazione.
- L'esclusione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice individua, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli ritenuti preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale, anche con riferimento alla condotta dell'imputato successiva o collegata al fatto.
- La dichiarazione di false generalità finalizzata a sottrarsi all'esecuzione di una misura cautelare, dopo essersi reso irreperibile l'imputato, può essere valorizzata nella valutazione negativa ai fini delle attenuanti generiche.
- L'accertamento dell'identità personale mediante rilievi dattiloscopici può essere considerato dal giudice di merito per escludere che l'identità fosse già stata effettivamente acquisita attraverso le dichiarazioni rese dall'interessato.
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