Cassazione Penale, Sentenza n. 00156/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perre ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo la mancanza di gravi indizi di partecipazione all'associazione 'ndranghetistica. I difensori hanno sostenuto che l'ordinanza si è limitata a recepire acriticamente il provvedimento del GIP, non ha individuato un ruolo operativo concreto attribuibile al ricorrente (le intercettazioni e le immagini di videosorveglianza non proverebbero la sua partecipazione), e si è fondato su dichiarazioni di collaboranti prive di riscontri. Hanno inoltre criticato la derubricazione da ruolo apicale a mera partecipazione senza specificare in cosa consista tale partecipazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'esistenza e l'operatività della cosca 'Barbaro' e, pur escludendo per Perre un ruolo apicale (anche in ragione dell'annullamento di un precedente provvedimento che lo indicava come finanziatore/organizzatore in relazione all'art. 74 DPR 9 ottobre 1990), ha ritenuto sussistere gravi indizi di partecipazione alla associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. La decisione si è fondata su più elementi di riscontro: dichiarazioni articolate del collaborante Domenico Agresta (anche riconoscimento in foto), conversazioni intercettate in cui emergono protezioni e rapporti di parentela, il coinvolgimento in attività di sostegno a latitanti e indici di attività nel settore delle estorsioni e del traffico di stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto che, pur non essendo apicale, Perre abbia operato seguendo direttive della cosca. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e l'ordinanza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma primo, cod. pen.
La norma è stata applicata nella versione che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che i gravi indizi di partecipazione emergessero da elementi collegati (dichiarazioni di collaboranti, conversazioni intercettate, legami di parentela e attività di estorsione e traffico di stupefacenti), anche se non con ruolo apicale
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 (normativa sugli stupefacenti)
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990
Il GIP aveva inizialmente contestato a Perre un ruolo organizzativo/di finanziamento in relazione a un'associazione per delinquere connessa agli stupefacenti; tale precedente ordine cautelare è stato annullato e la Corte ha escluso la prova del ruolo apicale, pur ritenendo la rilevanza di attività nel settore degli stupefacenti come elemento integrativo degli indizi di partecipazione alla cosca
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a carico della cancelleria dopo la decisione (formalità conseguenti alla sentenza/ordinanza)
Massime di principio
- La presenza di intercettazioni e di conversazioni che attestano rapporti di protezione o referenze verso soggetti della cosca può costituire, se corroborata, un elemento significativo ai fini dei gravi indizi di partecipazione.
- Le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia assumono rilievo quando sono supportate da riscontri concreti (conversazioni, rapporti familiari, attività riconducibili all'organizzazione); senza riscontri possono essere meno persuasive, ma non sono automaticamente prive di efficacia.
- L'assenza di prove dirette (es. video che colgano l'autore del reato) non esclude la possibilità di misure cautelari quando esistono plurimi elementi indiziari convergenti tratti da fonti diverse.
- La derubricazione di un ruolo da apicale a mero partecipante riduce la qualificazione soggettiva ma non elimina la possibilità di misure cautelari se permangono gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa.
- Per ottenere il riesame favorevole in sede di libertà è necessario proporre elementi specifici di disconoscimento o di inesistenza dei riscontri indicati (es. alibi documentato, smentite oggettive delle intercettazioni, prove di non partecipazione alle attività indicate).
- Il giudice di merito valuta la complessiva coerenza e rispondenza delle fonti indiziarie: decisioni cautelari motivate e corredate da riscontri difficilmente vengono annullate in sede di reclamo senza elementi nuovi forti.
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