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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per falsa testimonianza (art. 372 c.p.), sostenendo che la sua deposizione resa il 4 aprile 2014 fosse irrilevante e ininfluente: a) perché concerneva una diversa autovettura (un'Audi A4) rispetto alla Volkswagen Golf oggetto del processo principale contro Pelonero; b) perché la dichiarazione verteva sull'esistenza di un presunto accordo compensativo tra le parti, accordo poi ritenuto inesistente dai giudici di primo e secondo grado, per cui la sua testimonianza sarebbe divenuta irrilevante ai fini decisori.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che i motivi riproducessero un improprio sindacato sulle valutazioni di merito della Corte d'appello e non indicassero passaggi decisivi idonei a incidere sulla tenuta della motivazione. I giudici hanno confermato che le due compravendite (Audi A4 e Volkswagen Golf), pur riguardando veicoli differenti, erano strettamente connesse: la dichiarazione del D'Anca riguardante l'Audi era logicamente antecedente e idonea a comprovare l'ipotesi accusatoria relativa alla Golf e pertanto pertinente e rilevante. Sono stati richiamati elementi probatori (testimonianze, perizia grafica, documenti) che smentivano la versione difensiva. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Norma che punisce la falsa testimonianza; applicata nel caso per valutare la rilevanza e pertinenza della dichiarazione resa dal teste, ritenuta idonea a influenzare l'accertamento del fatto oggetto del processo principale.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al ruolo della motivazione e alla valutazione delle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto che le decisioni di merito fossero adeguatamente fondate nel rispetto delle regole probatorie previste dall'articolo.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6: Marinello, Guarnieri, De Gennaro)

    Sez. 6, n. 12533 del 24/10/1985 (Marinello); Sez. 6, n. 11612 del 22/01/2007 (Guarnieri); Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011 (De Gennaro), citate nella motivazione

    Principi richiamati: la falsa dichiarazione è pertinente se riguarda la situazione processuale esistente al momento del fatto; è rilevante se anche solo idonea ad alterare l'accertamento delle modalità e delle responsabilità (anche in termini di elevata probabilità); può aver inciso sulla decisione anche se il giudice non sia poi concretamente stato tratto in errore.

Massime di principio

  • La rilevanza e la pertinenza di una testimonianza per il reato di falsa deposizione si valutano in base alla sua idoneità a influenzare l'accertamento del fatto al momento in cui la testimonianza è resa, non solo in base alla corrispondenza formale dell'oggetto materiale riferito.
  • La connessione logica tra fatti apparentemente distinti (es. due compravendite diverse) può rendere pertinente una dichiarazione su uno dei fatti anche rispetto all'altro se tale dichiarazione costituisce antecedente necessario o elemento idoneo a comprovare la dinamica contestata.
  • Il giudizio di legittimità non sostituisce il sindacato di merito: un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura delle prove senza indicare vizi specifici di motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • Per contestare efficacemente una condanna per falsa testimonianza è necessario dimostrare non solo l'irrilevanza apparente della dichiarazione, ma anche che la sua ammissione o valutazione abbia reso impossibile una corretta determinazione del fatto o sia sorretta da errori logico-giuridici decisivi.
  • Le pronunce giurisprudenziali consentono di affermare che la mera esclusione in sede di merito di un accordo o di una circostanza non rende automaticamente irrilevante una testimonianza che storicamente o logicamente abbia contribuito a indirizzare le indagini o la decisione.

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