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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11097/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nessuna modifica è intervenuta sulla condanna di merito già confermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per il reato di furto in abitazione. I motivi di ricorso deducevano: violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla ritenuta responsabilità; mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p.; e trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo una mera censura di fatto, il secondo generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari, e ha ricordato che la determinazione della pena è insindacabile se non arbitraria o manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna confermata in appello

  • art. 62, n. 4 c.p.

    richiamato quale attenuante non riconosciuta in sede di merito

  • art. 581 c.p.p.

    invocato per affermare che il ricorso deve contenere specifiche ragioni di diritto e dati di fatto a sostegno delle richieste; la loro assenza determina inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre censure meramente fattuali o generiche: occorre indicare specificamente gli errori di diritto o i vizi motivazionali dedotti, con il necessario supporto fattuale.
  • L'assenza, nel ricorso, delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno delle richieste integra un difetto di specificità incompatibile con l'art. 581 c.p.p. e conduce all'inammissibilità.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è ammissibile solo se si denuncia un esercizio arbitrario del potere discrezionale o una motivazione manifestamente illogica; in difetto, la quantificazione della pena resta insindacabile in cassazione.
  • La mancata concessione di un'attenuante può essere utilmente contestata solo con motivi specifici e coerenti rispetto alle risultanze di causa; una doglianza assertiva o apodittica è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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