Cassazione Penale, Ordinanza n. 33316/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione delle norme sulle pene sostitutive, lamentando la declaratoria di inammissibilità della richiesta di lavoro di pubblica utilità sostitutivo e, in subordine, di semilibertà sostitutiva, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive. La difesa ha anche depositato memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproponessero censure già valutate e disattese dal giudice di merito e che fossero comunque manifestamente infondati. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione fondata sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici anche con diverse generalità. Quanto alle pene sostitutive, ha confermato che il diniego era corretto per difetto del consenso espresso dell'imputato o di procura speciale ad hoc conferita al difensore, necessaria per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive previste dalla disciplina richiamata. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta di semilibertà sostitutiva formulata in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato per cui vi è stata condanna confermata nei precedenti gradi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma richiamata per i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi e sulla valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
Norma richiamata in relazione alle pene sostitutive richieste dalla difesa.
Per l'applicazione delle pene sostitutive è richiesto il consenso dell'imputato, personalmente o tramite procuratore speciale, nella fase prevista dalla norma, senza possibilità di rinvio per acquisirlo successivamente.
art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
"l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689"
Il consenso alla sostituzione della pena deve essere espresso tempestivamente dall'imputato o da procuratore speciale; in mancanza, la richiesta è inammissibile.
Usato come parametro per la valutazione di elementi rilevanti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato quale catalogo delle pene sostitutive applicabili.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e sulla valutazione di uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuto prevalente, purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto degli aspetti ritenuti decisivi.
- La valutazione sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto del giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Le pene sostitutive della pena detentiva breve presuppongono il consenso espresso dell'imputato, personalmente o tramite procuratore speciale munito di procura specifica; in mancanza di tale consenso, la richiesta è inammissibile.
- Il consenso alle pene sostitutive deve essere prestato nella fase e nei modi previsti dalla disciplina processuale, senza che sia consentito rinviare la decisione per acquisirlo successivamente alla lettura del dispositivo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per censure generiche o riproduttive di questioni già disattese, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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