Sentenza del 29/04/2015 n. 8663 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l'avviso di accertamento ICI. La controversia riguardava il fatto che la rendita catastale proposta con procedura DOCFA nel 1996 fosse divenuta definitiva per mancata rettifica dell'Ufficio, mentre la società aveva dichiarato l'ICI 2002 utilizzando il valore risultante dalla propria contabilità aziendale, anziché la rendita catastale. I tre motivi di ricorso contestavano, tra l'altro, la carenza di motivazione, l'asserita dichiarazione di inammissibilità al di fuori dei casi previsti dalla legge, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la ricostruzione dei poteri dell'Agenzia del Territorio. La società chiedeva inoltre, in via subordinata, la non applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. I tre motivi principali erano inammissibili perché i quesiti di diritto formulati ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, erano astratti e non collegati alla concreta fattispecie né allo specifico ragionamento della CTR; pertanto non consentivano di individuare con precisione la critica alla sentenza e impedivano l'esercizio della funzione nomofilattica. Anche la richiesta subordinata di non applicazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché priva del necessario quesito. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune di Ferrara le spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
I motivi erano conclusi da quesiti di diritto del tutto astratti e privi di riferimento alla concreta fattispecie.
Nel regime processuale applicabile al caso, i motivi fondati sulla violazione di legge dovevano concludersi con un quesito specifico e pertinente, mentre le censure sulla motivazione dovevano individuare chiaramente il fatto controverso e decisivo. Quesiti generici o meramente teorici comportavano l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.
Le censure per violazione di legge o vizio di motivazione devono essere formulate in modo concreto, indicando la norma violata, il fatto decisivo e il preciso errore attribuito alla sentenza impugnata.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e valutazione delle prove.
Il giudice deve decidere entro i limiti delle domande e delle allegazioni delle parti e fondare la decisione sugli elementi ritualmente acquisiti; tuttavia, la relativa censura deve essere specificamente riferita al contenuto concreto della sentenza.
Artt. 12, 18, 21, 22 e 27 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina dei requisiti, della proposizione e dell'inammissibilità del ricorso tributario.
La contribuente sosteneva che la CTR avesse dichiarato il ricorso inammissibile al di fuori dei casi tipici previsti dalla legge; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale contestazione, ritenendo inammissibili i motivi per la loro formulazione astratta.
Disciplina della rendita catastale e procedura DOCFA
La rendita richiesta nel 1996 era divenuta definitiva in mancanza di rettifica da parte dell'Ufficio.
Secondo la ricostruzione della CTR riportata nella sentenza, una rendita catastale proposta con DOCFA e non rettificata dall'Ufficio diviene il riferimento catastale rilevante; la dichiarazione ICI basata sul valore contabile dell'immobile può quindi risultare non conforme.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e strettamente collegate alla motivazione della sentenza impugnata; quesiti formulati in termini generali o astratti possono determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre indicare con precisione il fatto controverso e decisivo, spiegando perché la motivazione sia insufficiente, contraddittoria o mancante.
- Le richieste subordinate, come quella relativa alla disapplicazione delle sanzioni, devono rispettare autonomamente i requisiti processuali previsti per il ricorso; non basta inserirle in una semplice appendice priva di specifica motivazione o quesito.
- Ai fini ICI, il contribuente deve normalmente utilizzare il dato catastale rilevante e definitivo, non un diverso valore contabile, salvo specifiche ragioni giuridiche che giustifichino il criterio alternativo.
- La mancata costituzione di una parte intimata, come l'Agenzia del Territorio, esclude normalmente la liquidazione delle spese nei suoi confronti, mentre le spese possono essere poste a carico del ricorrente soccombente a favore della parte costituita.
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