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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20648/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

Un soggetto aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società poi dichiarata fallita. La banca creditrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo dovuto in base alla garanzia; il garante proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, che la clausola n. 6 della fideiussione fosse nulla perché corrispondente allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 n. 55, e che tale nullità dovesse travolgere l’intero contratto o comunque impedire alla banca di agire validamente nei suoi confronti. In appello il garante sosteneva inoltre che la banca fosse decaduta ex art. 1957 c.c. perché, cessata l’obbligazione principale con il fallimento della debitrice, non aveva promosso un’azione giudiziaria entro il termine di sei mesi, limitandosi a una richiesta stragiudiziale di pagamento. Con il ricorso per cassazione lamentava: (1) violazione degli artt. 1957 e 1418 c.c. per mancato riconoscimento della nullità dell’intera fideiussione; (2) violazione degli artt. 1957 e 1419, comma 1, c.c. per non avere ritenuto operante la decadenza della banca dall’azione verso il fideiussore; (3) violazione degli artt. 1957 e 1175 c.c. per avere la Corte d’appello considerato derogabile l’art. 1957 c.c. mediante clausola di pagamento a semplice richiesta e per non avere valorizzato il dovere di correttezza e buona fede della banca, che non aveva agito giudizialmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha osservato che l’art. 1957 c.c. è norma posta a tutela del fideiussore e che la clausola n. 6 della fideiussione, corrispondente all’art. 6 dello schema ABI già censurato dalla Banca d’Italia nel 2005, è nulla. Ha ritenuto errata l’impostazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva finito per neutralizzare la protezione assicurata dall’art. 1957 c.c. mediante l’applicazione della clausola contrattuale. Di conseguenza ha cassato in relazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso

  • art. 1957 c.c.

    è qualificato come norma protettiva del fideiussore; il creditore deve attivarsi giudizialmente entro il termine di legge, non essendo sufficiente una mera diffida stragiudiziale; la clausola contraria non può svuotarne la funzione di tutela

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità della clausola fideiussoria conforme allo schema ABI censurato

  • art. 1419, comma 1, c.c.

    invocato per sostenere che la nullità della clausola n. 6 potesse incidere sull’intero contratto o comunque sui suoi effetti

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in relazione al dovere di correttezza e buona fede nell’esercizio del credito

  • art. 1944 c.c.

    richiamato per evidenziare che, in difetto di patto di beneficio di escussione, il creditore può scegliere se agire contro il debitore principale o contro il fideiussore

  • Provvedimento Banca d’Italia 2 maggio 2005 n. 55

    lo schema contrattuale ABI in esso censurato viene considerato illecito; la clausola fideiussoria conforme a tale schema è trattata come nulla

Massime di principio

  • Nella fideiussione, l’art. 1957 c.c. opera come presidio di tutela del garante e non può essere svuotato da clausole contrattuali che ne elidano la funzione di decadenza del creditore.
  • Ai fini dell’art. 1957 c.c., il creditore deve proporre entro il termine di legge un’iniziativa giudiziaria idonea a conservare la garanzia; una semplice richiesta di pagamento o diffida stragiudiziale non è sufficiente.
  • Quando il rapporto fideiussorio riproduce clausole dello schema ABI già censurate dall’Autorità di vigilanza, il giudice deve verificare l’effettiva compatibilità della clausola con la norma protettiva e non può interpretarla in modo da neutralizzare la disciplina legale di favore per il fideiussore.
  • La nullità della singola clausola fideiussoria non si traduce automaticamente nella nullità dell’intero contratto: occorre verificare, in concreto, se la clausola colpita abbia carattere essenziale o se il contratto possa sopravvivere senza di essa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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