Cassazione Penale, Ordinanza n. 10915/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente posto a suo carico l'onere di dimostrare il non corretto funzionamento dell'etilometro. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo che il rigetto fosse motivato solo sulla base dei precedenti penali. Con il terzo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche, deducendo anche qui violazione di legge e vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello; inoltre la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza, all'onere dell'accusa di provare omologazione e controlli periodici dell'etilometro si accompagna un onere di allegazione della difesa circa specifici vizi o malfunzionamenti dello strumento, onere che nel caso concreto non era stato assolto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato, poiché non si confrontava con la doppia ratio del diniego: non particolare tenuità del fatto, avuto riguardo alle modalità della condotta, e presenza di precedenti specifici ostativi ex art. 131-bis, comma 4, c.p. Il terzo motivo è stato reputato non sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione di merito sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria, fondata su precedenti specifici e altri reati gravi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
Norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; il giudizio verteva sulla conferma della responsabilità per tale fattispecie.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il fatto non era tenue e vi erano precedenti specifici ostativi ai sensi del comma 4.
I precedenti penali specifici sono stati considerati condotta ostativa all'applicazione della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza, l'accusa deve provare l'omologazione dell'etilometro e l'effettuazione delle verifiche periodiche, ma la difesa ha l'onere di allegare e dimostrare specifici elementi idonei a mettere in dubbio il buon funzionamento dello strumento.
- La mera deduzione astratta di un possibile malfunzionamento dell'etilometro non è sufficiente: occorrono circostanze concrete che indichino vizi di strumentazione, difetti di omologazione, controlli mancanti o metodologie di esecuzione errate.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata per due autonome ragioni, ciascuna sufficiente da sola: la non particolare tenuità delle modalità del fatto e la presenza di condizioni ostative previste dall'art. 131-bis, comma 4, c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o preponderanti, come precedenti specifici e ulteriori reati gravi; non è necessario confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
Come è indicizzato
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