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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5449/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli deducendo: (1) violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione circa la esclusiva finalità di uso personale versus spaccio; (2) mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; (3) mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod.pen.; (4) illogicità della motivazione in relazione all'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. In sostanza, si contesta l'insufficiente argomentazione dei giudici di merito sul punto centrale se il rinvenimento di 123 dosi medie di hashish, strumenti di confezionamento e lo stato di disoccupazione potessero legittimamente essere ritenuti indici di spaccio e non di uso personale, nonché la mancata valutazione della lieve entità e dei benefici previsti dalla legge penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo relativo alla carenza motivazionale fondato: la motivazione della sentenza impugnata (e del tessuto argomentativo complessivo di primo e secondo grado) non esplica i passaggi logico-giuridici che giustifichino il superamento del dubbio sulla destinazione allo spaccio. I giudici di merito si sono limitati a richiamare quantità, presunti strumenti di confezionamento e lo stato di disoccupazione senza spiegare perché tali elementi dimostrino in modo univoco la finalità di spaccio; non hanno valutato adeguatamente l'eventuale lieve entità. Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. La Corte ha inoltre dichiarato superflua la disamina degli altri motivi, data la rescissione decisoria del motivo principale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    La norma (e in particolare il comma 5) è invocata per verificare l'ipotesi di lieve entità; la Corte richiede che i giudici motivino con chiarezza perché la quantità e le circostanze escludano o consentano la lieve entità e la destinazione ad uso personale

  • Codice penale, art. 175

    Richiamato in relazione al beneficio della non menzione; la mancata concessione viene contestata e la sentenza impugnata non dimostra di avere svolto una valutazione adeguata e motivata sui presupposti per l'applicazione del beneficio

  • D.L. 137/2020, art. 23

    Richiamato in ordine alla modalità di trattazione del ricorso (disposizione procedurale applicata al procedimento), senza che ciò influisca sul merito sostanziale della decisione di annullamento per difetto di motivazione

Massime di principio

  • La motivazione giudiziaria deve esplicitare i passaggi logico-giuridici che consentono di ritenere superato il dubbio tra uso personale e spaccio: non è sufficiente elencare fattori (quantità, strumenti, condizioni personali) senza collegarli logicamente alla conclusione
  • La mera presenza di strumenti potenzialmente utilizzabili per confezionare dosi non vale automaticamente come prova di attività di spaccio; il giudice deve spiegare perché tali oggetti risultano incompatibili con il solo uso personale
  • La quantità di stupefacente va valutata nel suo contesto (numero e taglia delle dosi, valore economico, modalità di conservazione, elementi indicativi di cessione) e non può essere considerata di per sé indice assoluto di spaccio senza adeguata motivazione
  • Lo stato di disoccupazione non può essere utilizzato automaticamente per inferire la capacità economica o la destinazione allo spaccio; occorrono elementi concreti che colleghino la condizione economica alla condotta contestata
  • Se in appello vengono sollevate censure specifiche, il giudice di secondo grado è obbligato a confrontarsi esplicitamente con esse; l'omissione di una risposta chiara può determinare l'annullamento per carenza di motivazione
  • La valutazione della 'lieve entità' ex art. 73 comma 5 richiede una motivazione specifica che consideri tutte le circostanze personali e oggettive; la sua mancata considerazione, se rilevante, può costituire vizio decisorio
  • La mancata trattazione motivata di profili relativi a benefici (es. non menzione, sanzioni sostitutive) può rendere necessaria la rinnovazione del giudizio per consentire una corretta applicazione delle norme di favore

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